Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia”. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 agosto 2020.
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2020.
In questi giorni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una serie di domande e risposte frequenti (FAQ) sulle nuove disposizioni introdotte in materia di riscossione dal decreto rilancio.
Vediamo meglio di cosa si tratta.
Le Faq dell’Agenzia delle Entrate
Le faq chiariscono, fra le altre cose, che per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione si può anche richiedere una rateizzazione. “Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate – Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2020”. L’operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le istanze e ti invierà i previsti riscontri.
Durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate – Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).
Per maggiori informazioni è possibile consultare tutte le Faq pubblicate sul sito dell’Ade.
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