Sospensione delle rate del mutuo prima casa anche per lavoratori autonomi e imprenditori. A prevederlo è il decreto Sostegni-bis.
Ecco tutte le novità in chiaro.
Il fondo Gasparrini
La Legge 244/2007 ha istituito un Fondo per la sospensione dei mutui 1° casa. Il riferimento è al c.d Fondo Gasparrini.
Grazie al fondo, i titolari di mutuo prima casa, lavoratori dipendenti, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di determinate condizioni.
In considerazione dell’emergenza economico-sanitaria da Covid-19, il Governo ha indrodotto delle deroghe alla norma di riferimento, per consentire un più agevole accesso al fondo e ampliare la platea dei soggetti che possono accedervi.
Ciò è avvenuto con il d.L. 18/2020, art. 54, decreto Cura Italia, grazie al quale è stato consentito l’accesso al fondo anche a lavoratori autonomi e professionisti.
Dunque, l’accesso al fondo, in via temporanea, è ammesso anche per le partite iva.
Il decreto Sostegni-bis e l’accesso agevolato fino al 31 dicembre 2021
Con il D.L. 73/20201, decreto Sostegni-bis, le disposizioni per l’accesso agevolato al fondo Gasparrini introdotte con il decreto Cura Italia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
Dunque:
- accedono al fondo anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori (di cui all’articolo 2083 c.c.);
- a condizione che tali soggetti autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda – ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre – un calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Il calo di fatturato deve essere dovuto alla chiusura o alla restrizione della propria attività a seguito delle misure adottate per l’emergenza da Covid-19. Accedono al fondo anche le cooperative edilizie a proprietà indivise.
Inoltre è confermato che, ai fini dell’accesso al fondo, non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Si può accedere al fondo anche per i mutui di importo non superiore a 400.000 euro (importo elevato rispetto al precedente limite di 250.000 euro). La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate. Infine, la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.