Prorogata di 2 mesi, (dal 30 aprile 2021 fino al 30 giugno 2021), la sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione, tra cui il pignoramento stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
A stabilirlo è una norma ad hoc contenuta nel decreto “Sostegni bis”, varato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021, e contenente nuove misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
La proroga, ad ogni modo, riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. A ricordarlo è anche il Comunicato stampa del 21 maggio 2021 dell’Agenzia Entrate Riscossione.
Sospensione pignoramento stipendi: le proroghe, dal decreto Rilancio al decreto Sostegni bis
A fronte dell’emergenza Covid-19, con l’art. 152 del decreto Rilancio, il legislatore sospendeva dal 2 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020 la possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi da parte dell’Agente di riscossione del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Il termine di sospensione del pignoramento è stato oggetto di successive proroghe, in considerazione del perdurare dell’emergenza Covid-19. In dettaglio:
- il termine fu prorogato dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 (art. 99 del decreto-legge n. 104 del 2020)
- successivamente è intervenuta la proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 (art. 1-bis, decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, comma 2)
- l’art. 1 del decreto legge n. 3 del 2021 ha spostato il termine dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021
- il decreto Milleproroghe ha spostato la sospensione al 28 febbraio 2021
- dal 28 febbraio 2021 si è slittati al 30 aprile 2021 (decreto Sostegni).
Ora il decreto Sostegni bis fissa l’ulteriore proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021.
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