Sostituti d’imposta (datori di lavoro): i due adempimenti del 31 ottobre 2024

Il 31 ottobre è una data fondamentale per i sostituti d'imposta, chiamati a due adempimenti importanti da fare verso l'Agenzia delle Entrate
2 mesi fa
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scadenze dichiarazioni fiscali
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Entro il 31 ottobre 2024, una data cruciale per i sostituti d’imposta, scatta l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate il Modello 770, che riepiloga le ritenute fiscali operanti sui compensi corrisposti durante l’anno 2023. Questo adempimento fiscale interessa una vasta gamma di soggetti che hanno il ruolo di sostituti d’imposta e rappresenta un momento significativo nel calendario fiscale italiano.

Stessa scadenza anche per l’invio, all’Agenzia Entrate, da parte degli stessi sostituto d’imposta (datore di lavoro) del CU/2024 (anno d’imposta 2023) contenenti solo redditi esenti o redditi da lavoro autonomo (partita IVA).

Chi sono i sostituti d’imposta coinvolti?

I sostituti d’imposta obbligati alla presentazione del Modello 770/2024 entro il 31 ottobre prevedono diverse tipologie di enti e persone fisiche, tutti responsabili di trattenere le imposte sui redditi corrisposti e di versarle all’erario. Tra i soggetti tenuti a rispettare questa scadenza ci sono:

  • Società di capitali residenti in Italia, come le SpA e le Srl;
  • Enti commerciali assimilati a queste società, sempre residenti in Italia;
  • Enti non commerciali, ossia organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel territorio italiano;
  • Società ed enti esteri, che lavorano in Italia, con o senza personalità giuridica;
  • Condomìni, che sono anch’essi sostituti d’imposta in specifiche circostanze;
  • Associazioni tra professionisti, costituite tra persone fisiche per l’esercizio di arti o professioni;
  • Imprese individuali, che includono sia le imprese commerciali che quelle agricole;
  • Libero professionisti, che lavora in Italia e rientra nel regime di sostituto d’imposta;
  • Amministrazioni dello Stato, che gestiscono le ritenute sui compensi dei propri dipendenti e collaboratori.

Questa varietà di soggetti obbligati (sono esclusi i datori di lavoro in regime forfettario) evidenzia la complessità e l’importanza del ruolo di sostituto d’imposta, in quanto non si limita solo alle grandi aziende, ma coinvolge anche piccoli imprenditori e associazioni professionali.

Cosa comporta la trasmissione del Modello 770?

Il Modello 770 è il mezzo con cui i sostituti d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate le ritenute operare su diversi tipi di compensi, tra cui:

  • Redditi da lavoro dipendente e assimilati, che includono le ritenute operano sui salari e sugli stipendi dei dipendenti;
  • Redditi da lavoro autonomo, come le parcelle dei professionisti e le provvigioni;
  • Dividendi e proventi di capitale, relativi ad azioni, obbligazioni e altre fonti di reddito finanziario;
  • Ritenute su bonifici, per spese legate a interventi di recupero del patrimonio edilizio ea lavori di risparmio energetico;
  • Località brevi, regolamentate dal Decreto Legge n. 50 del 2017, che prevede specifiche disposizioni per chi affitta immobili per brevi periodi;
  • Somme liquidare in seguito a pignoramenti presso terzi, una casistica che riguarda le ritenute operare su somme pignorate per conto di un creditore.

La presentazione del Modello 770 è dunque un passaggio fondamentale per assicurare che le ritenute operare siano correttamente comunicate all’erario, evitando potenziali sanzioni e contenziosi.

Assistenza e modalità di invio

Per agevolare il processo di compilazione e trasmissione del Modello 770, molti sostituti d’imposta si affidano a intermediari abilitati, come i CAF (Centri di Assistenza Fiscale), che offrono supporto sia nella preparazione della documentazione necessaria sia nell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate.

Chi preferisce occuparsi autonomamente dell’adempimento, può inviare il Modello 770 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando le piattaforme Fisconline o Entratel, a seconda delle dimensioni e della tipologia del sostituto d’imposta.

Sostituti d’imposta: altro adempimento del 31 ottobre

La scadenza del 31 ottobre non riguarda solo il Modello 770. Infatti, entro la stessa data, i sostituti d’imposta devono anche provvedere all’invio telematico delle Certificazioni Uniche 2024 , relative ai redditi 2023. Si tratta di quelle che contengono i compensi dei lavoratori autonomi o redditi esclusivamente esenti.

Questa seconda scadenza di fine ottobre è legata alla predisposizione del Modello Redditi , che, come stabilito dalla normativa, deve essere anch’essa inviata entro il 31 ottobre. Le CU dei lavoratori dipendenti/pensionati, invece, andavano inviate entro il 18 marzo 2024 (il 16 era sabato).

Anche le CU possono inviarsi direttamente o tramite intermediati (Commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, ecc.).

Trovi qui il calendario delle scadenze fiscali ottobre 2024 completo.

Riassumendo…

  • I sostituti d’imposta devono presentare il Modello 770/2024 (anno d’imposta 2023) entro il 31 ottobre 2024.
  • Il Modello 770 riepiloga le ritenute fiscali su compensi erogati nel 2023.
  • Soggetti coinvolti: società, enti, liberi professionisti, amministrazioni statali, e condomìni.
  • Include ritenute su redditi da lavoro, dividendi, provvigioni, locazioni brevi e pignoramenti.
  • Assistenza per la trasmissione disponibile tramite CAF e intermediari abilitati.
  • Scadenza 31 ottobre anche per inviare Certificazioni Uniche 2024 per autonomi e contenenti solo redditi esenti.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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