Qualora si commette un errore nella compilazione del modello 730 vi è la possibilità di provvedere presentando, entro il 25 ottobre, un 730 integrativo.
Se, invece, sono stati indicati oneri deducibili e detraibili in misura minore, dati anagrafici errati o errori riguardanti il sostituto d’imposta, l’errore potrà essere ovviato con la presentazione del 730 integrativo tramite CAF o patronato (questo modello, infatti, non può essere inviato dal contribuente in autonomia).
Errori nel sostituto d’imposta
Se l’errore riguarda il sostituto d’imposta è necessario indicare sul frontespizio della nuova dichiarazione il codice 2 che identifica, appunto, l’errore commesso (ovvero dati relativi al sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio). Il 730 integrativo deve essere completamente identico a quello precedentemente inviato ad eccezione dei dati che riguardano il sostituto d’imposta.