L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 60/E emanata nella giornata del 28 settembre 2020, ha affrontato una questione importante in merito all’ambito applicativo del superbonus 110% di cui all’art. 119 del decreto Rilancio.
L’ipotesi è quella di lavori “trainanti” effettuati sulle parte comuni condominiali e contestuali lavori “trainati” fatti dal singolo condomino sul proprio appartamento. In dettaglio, in questo caso è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria se, ad esempio, in caso di cappotto termico fatto sull’edificio condominiale (lavoro trainante) il singolo condomino potrà fruire del superbonus 110% anche per la sostituzione degli infissi eseguita sul proprio singolo appartamento (lavoro trainato).
Superbonus 110%: ambito oggettivo e soggettivo
Il superbonus 110% spetta per le spese fatte dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per i c.d. interventi “trainanti” fatti su edifici residenziali, ossia interventi di isolamento termico sugli involucri (c.d. cappotto termico); sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni condominiale; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti interventi antisismici.
Rientrano nel superbonus 110% anche i lavori c.d. trainati, ossia quelli che danno diritto alla potenziata detrazione fiscale solo se eseguiti congiuntamente ai “trainanti. In particolare si tratta dei classici interventi di efficientamento energetico (ad esempio la sostituzione degli infissi); dell’installazione di impianti solari fotovoltaici; delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
In merito all’ambito soggettivo, il superbonus 110% si applica al condominio; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento; Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Cappotto termico condominiale: ok al superbonus anche per gli infissi personali
Premesso che, con riferimento all’intervento “trainante” (ad esempio cappotto termico) effettuato sull’involucro dell’edificio condominiale, il singolo condomino potrà calcolare il superbonus 110% in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile, ed effettivamente rimborsata al condominio, l’Agenzia delle Entrate, in merito all’ipotesi di cui in premessa ha precisato che
“l’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio in condominio di almeno un intervento “trainante” (es. cappotto termico) consente a ciascun condomino di fruire del superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nell’ecobonus (es. sostituzione infissi)”.
Dunque, se sul condominio è fatto il cappotto termico che dà diritto al superbonus 110%, allora il singolo condomino potrà fruire, nel rispetto di tutti i requisiti, del superbonus anche per la sostituzione degli infissi fatta personalmente sul proprio appartamento condominiale.
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