Il bonus 110 spetta anche per la sostituzione di infissi e serramenti. Tuttavia, ciò solo laddove tali lavori siano qualificati come “trainati”.
Potrebbe, inoltre, accadere che nell’ambito di una ristrutturazione di un immobile residenziale, siano eseguite sia opere strutturali, comprensive di opere edili di ridistribuzione degli spazi interni, sia di riqualificazione energetica, quali un nuovo impianto di riscaldamento in pompa di calore e la coibentazione orizzontale e verticale dell’edificio (cappotto termico). Allo stesso tempo siano eseguiti anche lavori di sostituzione di infissi e serramenti con un aumento dimensionale rispetto ai preesistenti.
In tal caso, poiché il cappotto termico è un lavoro trainante nel bonus 110, ci si chiede se può essere ammessa al 110 anche la sostituzione degli infissi e serramenti come lavoro “trainato” nonostante ci sia un aumento dimensionale.
Lavori trainanti e trainati
Il bonus 110% si concretizza in una detrazione fiscale da godere in 5 quote annuali di pari importo a fronte di spese sostenute per determinati interventi edilizi su edifici esistenti (è ammesso optare per sconto in fattura o cessione del credito). In dettaglio, sono ammessi al bonus 110% i c.d. lavori trainanti e trainati.
Sono considerati “trainanti” (nel senso che sono ammessi al 110% indipendentemente da sé realizzati insieme o meno ad altri lavori):
- interventi di isolamento termico sugli involucri (cappotto termico)
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici.
Sono, invece, interventi trainati, nel senso che sono ammessi al bonus 110% solo se realizzati congiuntamente con uno o più dei trainanti:
- interventi di efficientamento energetico (come la sostituzione di infissi e serramenti)
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (per spese sostenute dal 1° gennaio 2021).
La sostituzione di infissi e serramento nel bonus 110
In merito al caso di cui in premessa, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nella Risposta n. 524 del 30 luglio 2021.
In dettaglio in tale sede l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che in merito alla possibilità di ammettere al bonus 110 i nuovi serramenti che hanno una diversa geometria rispetto a quelli esistenti
nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” e, come nell’ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
Quindi, la sostituzione di infissi e serramenti sono ammessi al 110 solo se eseguita congiuntamente ad uno o più dei lavori trainanti.
Detto ciò, per l’Agenzia delle Entrate, precisa che per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire del bonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.
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