Per la sostituzione di porte e finestre è ancora oggi possibile usufruire del cd. “bonus ristrutturazioni“, l’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86. Si tratta, in concreto, di uno sconto riconosciuto sotto forma di detrazione dall’Irpef – inizialmente pari al 36% delle spese sostenute – fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Bonus ristrutturazione per la sostituzione di porte e finestre: come funziona
Come stabilito da legislatore, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione riconosciuta dal bonus ristrutturazioni è stata elevata al 50%.
Ma come funziona l’agevolazione?
La cifra riconosciuta in detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo, e spetta per: “interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati” (definizione AE).
I lavori che riconoscono lo sconto devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. Questi, inoltre, devono impegnarsi – entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori – alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Bonus ristrutturazione: cessione del credito o sconto su corrispettivo?
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso. La cifra è anticipata dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta. In questo caso l’importo è pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
A tal proposito, va aggiunto che sia lo sconto in fattura che la cessione del credito sono stati prorogati dal Governo Draghi fino al 2024.
Bonus ristrutturazione: come funziona la cessione del credito per la sostituzione di porte e finestre
Nel caso in cui il soggetto titolare del bonus ristrutturazioni decida di procedere con la cessione del credito, le strade da seguire in questo caso sono essenzialmente due:
- il contribuente si accorda con l’impresa che eseguirà i lavori, che può accollarsi le spese, usufruendo poi del credito – una volta riconosciuto – direttamente in detrazione sulle tasse. In questo caso, lo sconto verrà caricato sul cassetto fiscale della società, una volta ceduto;
- il soggetto beneficiario stipula un contratto di finanziamento con la banca che anticipa i soldi necessari per i lavori e diventa, in un secondo momento, titolare del credito erogato dall’Agenzia delle Entrate.
Se si scegliere l’istituto finanziario, inoltre, non è escluso inoltre il ricorso ai cd. “prestiti ponte“. In pratica, qualora il bonus venisse riconosciuto solo per una parte di lavori di ristrutturazione, la finanziaria potrebbe concedere credito per quella restante (rimasta esclusa). In questo modo, vengono anticipate le risorse necessarie sia per la parte agevolata che per quella non ammessa dall’AE.
Bonus ristrutturazione: i lavori ammessi
La proroga del bonus ristrutturazioni, da oggi fino al 2024, non ha introdotto particolari novità. Di fatto, quindi, le regole e i limiti validi continuano ad essere gli stessi. Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi, quindi, continuano a rientrare quelli rivolti a “trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente”. Nella guida pubblicata dall’Agenzia dell’Entrate, a titolo esemplificativo, vengono elencati:
- demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente;
- modifica della facciata;
- realizzazione di una mansarda o di un balcone;
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
- apertura di nuove porte e finestre;
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
Per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, invece, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Inoltre, se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.