Anche per la sostituzione del salvavita è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50% e dell’aliquota Iva agevolata al 10%.
Ciò è possibile nel rispetto di precise condizioni.
Se sei in procinto di sostituire il salvavita presso la tua abitazione ti consigliamo di leggere il nostro articolo.
Ti anticipiamo che è prevista anche la possibilità di cedere la detrazione a soggetti terzi, in primis al fornitore che installa il nuovo salvavita.
La detrazione per lavori di ristrutturazione
Per gli interventi di ristrutturazione, art.16-bis del DPR 917/86, TUIR, spetta una detrazione Irpef del 50% su una spesa massima di 96.000 euro.
Tale detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo e anno per anno e utilizzabile fino a copertura dell’Irpef dovuta.
Ad ogni modo sono agevolabili i lavori di:
- manutenzione straordinaria,
- di restauro e risanamento conservativo e
- di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari.
La manutenzione ordinaria è agevolata solo se effettuata sulle parti comuni degli edifici.
Sono esempi di lavori detraibili, la sostituzione dell’impianto elettrico o l’adeguamento per la sua messa a norma, il rifacimento della fognatura, delle grondaie ecc. Anche per la sostituzione degli infissi spetta il 50%.
Ulteriori spese detraibili
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione anche (Fonte guida Agenzia delle entrate):
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- quelle per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione.
La sostituzione del salvavita : bonus 50% intervento di manutenzione straordinaria
In merito alla sostituzione del salvavita detto tecnicamente ” interruttore differenziale”, l’intervento è agevolabile al 50%.
La sostituzione del salvavita può essere considerato quale intervento di manutenzione straordinaria.
Dunque, la sua sostituzione non necessita di alcun abilitazione amministrativa.
Il riferimento è alla c.d edilizia libera.
Il trattamento Iva
Ai fini Iva:
- sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%;
- sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
Dunque, se colui che installa il bene è lo stesso soggetto che lo ha fornito si applica l’iva al 10%.
Laddove colui che esegue i lavori fornisce beni “di valore significativo”(infissi, cavi, interruttori, ecc) l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione. Considerato al netto del valore dei beni stessi.
In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
La cessione della detrazione
Anche per la sostituzione del salvavita è ammessa la cessione del bonus ristrutturazione.
In particolare, come da art.121 del D.L. 34/2020, la cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta o lo sconto in fattura riguarda gli interventi:
- recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia ecc);
- riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus( sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi ecc);
- adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna(bonus facciate);
- installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus 110%
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus 110%.
E’ dunque ammessa anche la cessione/sconto del bonus ristrutturazione.
Infatti, se sostituisci il salvavita, il alternativa alla detrazione, puoi optare:
- per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura anche pari al totale dovuto al fornitore consenziente) o
- per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lautonomo o d’impresa, società ed enti) di banche e altri intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
La documentazione necessaria
Sia se il contribuente opta per la detrazione o per la cessione dovrà conservare l seguente documentazione:
- domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;
- dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera).
Ad ogni modo, per la sostituzione del salvavita, è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Dichiarazione in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
Difatti, tale documentazione si aggiunge alla ricevuta del bonifico e alle fatture relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.