Sostituzione salvavita: detrazione del 50% e aliquota Iva agevolata

Nel rispetto di precise condizioni, anche per la sostituzione del salvavita è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50% e dell'aliquota Iva agevolata al 10%.
4 anni fa
3 minuti di lettura

Anche per la sostituzione del salvavita è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50% e dell’aliquota Iva agevolata al 10%.

 

Ciò è possibile nel rispetto di precise condizioni.

 

Se sei in procinto di sostituire il salvavita presso la tua abitazione ti consigliamo di leggere il nostro articolo.

 

Ti anticipiamo che è prevista anche la possibilità di cedere la detrazione a soggetti terzi, in primis al fornitore che installa il nuovo salvavita.

La detrazione per lavori di ristrutturazione

Per gli interventi di ristrutturazione, art.16-bis del DPR 917/86, TUIR, spetta una detrazione Irpef del 50% su una spesa massima di 96.000 euro.

 

Tale detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo e anno per anno e utilizzabile fino a copertura dell’Irpef dovuta.

 

Ad ogni modo sono agevolabili i lavori di:

 

  • manutenzione straordinaria,
  • di restauro e risanamento conservativo e
  • di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari.

 

La manutenzione ordinaria è agevolata solo se effettuata sulle parti comuni degli edifici.

 

Sono esempi di lavori detraibili, la sostituzione dell’impianto elettrico o l’adeguamento per la sua messa a norma, il rifacimento della fognatura, delle grondaie ecc. Anche per la sostituzione degli infissi spetta il 50%.

Ulteriori spese detraibili

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione anche (Fonte guida Agenzia delle entrate):

 

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • quelle per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
  •  le spese per l’acquisto dei materiali;
  •  il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  •  le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  •  l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione.

La sostituzione del salvavita : bonus 50% intervento di manutenzione straordinaria

In merito alla sostituzione del salvavita detto tecnicamente ” interruttore differenziale”, l’intervento è agevolabile al 50%.

 

La sostituzione del salvavita può essere considerato quale intervento di manutenzione straordinaria.

 

Dunque, la sua sostituzione non necessita di alcun abilitazione amministrativa.

 

Il riferimento è alla c.d edilizia libera.

Il trattamento Iva

Ai fini Iva:

  1. sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%;
  2. sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.

Dunque, se colui che installa il bene è lo stesso soggetto che lo ha fornito si applica l’iva al 10%.

 

Laddove colui che esegue i lavori fornisce beni “di valore significativo”(infissi, cavi, interruttori, ecc) l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione. Considerato al netto del valore dei beni stessi.

 

In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

La cessione della detrazione

Anche per la sostituzione del salvavita è ammessa la cessione del bonus ristrutturazione.

 

In particolare, come da art.121 del D.L. 34/2020, la cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta o lo sconto in fattura riguarda gli interventi:

  1. recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia ecc);
  2. riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus( sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi ecc);
  3. adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus;
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna(bonus facciate);
  5. installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus 110%
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus 110%.

E’ dunque ammessa anche la cessione/sconto del bonus ristrutturazione.

 

Infatti, se sostituisci il salvavita, il alternativa alla detrazione, puoi optare:

 

  • per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura anche pari al totale dovuto al fornitore consenziente) o
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lautonomo o d’impresa, società ed enti) di banche e altri intermediari finanziari.

 

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

La documentazione necessaria

Sia se il contribuente opta per la detrazione o per la cessione dovrà conservare l seguente documentazione:

  1. domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;
  2.  ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta;
  3. delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;
  4. dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
  5.  abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera).

Ad ogni modo, per la sostituzione del salvavita, è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Dichiarazione in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Difatti, tale documentazione si aggiunge alla ricevuta del bonifico e alle fatture relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Città colpite coronavirus
Articolo precedente

Coronavirus, le 10 città italiane più colpite a livello economico dalla pandemia

vecchie-lire-valore
Articolo seguente

Monete da collezione e vecchie lire: quanto valgono quelle con gli animali