Sostituzione tubi gas post lavori: quale IVA si sconta?

Per la sostituzione di tubi gas post lavori di ristrutturazione, quale aliquota IVA si applica?E' prevista l'aliquota ridotta del 10%?
3 anni fa
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Per la sostituzione di tubi gas post lavori di ristrutturazione, quale aliquota IVA si applica?

Una lettrice espone la sua situazione chiedendo se è prevista l‘aliquota ridotta del 10%:

Ho un quesito da porle, che riguarda l’aliquota Iva da applicare al preventivo che un’azienda del gas deve presentarci a seguito della nostra richiesta di predisposizione e successivo allaccio di tre contatori gas. Mio marito è infatti proprietario di una palazzina di tre appartamenti indipendenti, che erano allacciati alla rete gas, e sui quali si stanno eseguendo dei lavori a seguito del rilascio di una concessione edilizia per “ampliamento e realizzazione di una veranda solare” (si tratta quindi di un ampliamento di casa non di lusso, che non ha i requisiti prima casa, che dovrebbe scontare il 4% di Iva per la fornitura di beni finiti e del 10% per la prestazione di servizi su contratto di appalto). Per poter realizzare l’ampliamento siamo stati costretti a tagliare i tubi della precedente linea del gas ed ora dovremo chiedere all’azienda fornitrice di riallacciare le utenze, provvedendo a spostare i contatori dalla casa in un nuovo muretto di recinzione esterno (come richiesto dalla vigente normativa) e ricollegando la linea gas dal piano stradale della pubblica via fino al nuovo alloggiamento. Per stilare il preventivo di tali lavori, ci è stata richiesta la dichiarazione ai fini dell’aliquota IVA da applicare i lavori di scavo e nuovo allaccio e quindi sono ora a chiederle: poiché per i lavori di ampliamento l’impresa edile applica l’aliquota del 10% e poiché il nuovo allaccio è conseguenza diretta della realizzazione dell’ampliamento, è possibile applicare a questi lavori l’aliquota ridotta del 10, anziché quella del 22%? Se si, quali sono i riferimenti normativi da citare nella dichiarazione?”.

Sostituzione tubi gas post lavori: si applica l’IVA agevolata del 10%?

Per gli impianti di utenze domestiche, allacci di luce, gas e acqua, spostamento del contatore gas, è possibile applicare l’IVA agevolata del 10% quando la vendita di prodotti finiti è destinata ad interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione.

Tra questi prodotti finiti rientrano tubi, caldaie e contatori.

I riferimenti normativi inerenti i lavori di manutenzione e ristrutturazione recupero del patrimonio edilizio sono:

1) l’art. 16-bis del DPR 917/1986;

2) l’art. 16 comma 1 del DL 63/2013.

A tal proposito, ricordiamo che per i lavori di ristrutturazione è prevista una detrazione del 36% (ordinaria, strutturale, senza scadenza) ed una detrazione maggiorata del 50% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

La detrazione si applica anche per impianti ed allacci per contatori utenze domestiche?

Si può fruire della detrazione 50% prevista per lavori di ristrutturazione includendo anche le spese per impianti luce, gas e acqua e gli allacci per contatori di utenze domestiche?

C’è da fare una distinzione tra interventi per la predisposizione delle tubature ed allacci utenze domestiche.

Si ha diritto alla detrazione del 50% per lavori finalizzati ad ottenere una maggiore sicurezza domestica come riparazioni di impianti danneggiati, sostituzione di tubi del gas e spostamento del contatore per motivi di sicurezza.

Al contrario, non rientrano nella detrazione le spese sostenute per l’allaccio delle utenze domestiche in quanto vengono ritenute non legate ai lavori di recupero agevolati bensì somme corrisposte per attivare il servizio.

In sostanza, le spese per lo spostamento dei tubi del gas sono detraibili, quelle per l’allaccio alla rete no.

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