Se il sottotetto non è riscaldato, per calcolare la superficie disperdente lorda che ai fini del superbonus deve essere interessata dagli interventi di efficienza energetica per più del 25% del totale, non si può considerare la misura del tetto. Dunque, il tetto non rileva ai fini del calcolo della percentuale del 25%.
Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 680 di ieri. Attenzione ciò non significa che l’intervento di coibentazione del sottotetto non sia agevolato.
Il superbonus per la coibentazione del tetto
Uno degli interventi principali ammessi al superbonus 110 è quello di isolamento termico delle pareti.
Nello specifico, il superbonus spetta:
- nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati,
- che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008.
Gli interventi devono riguardare l’involucro dell’edificio ed avere un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
Anche la coibentazione del tetto è ammessa tra gli interventi rientranti al 110%. In tal senso, si è espressa l’Agenzia delle entrate con la circolare n° 24/e 2020.
La risposta n° 680 del 7 ottobre: il calcolo della superficie disperdente lorda
La risposta n° 680 di ieri prende spunto da apposita istanza di interpello sul superbonus.
La Legge di bilancio 2021 ha disposto che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa del superbonus. Senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
A tal proposito, il proprietario di una villetta a schiera, ha chiesto all’Agenzia delle entrate se l’intervento sulla copertura della villetta possa rientrare “nel computo della superficie disperdente lorda, ai fini dell’incidenza superiore al 25% anche ove il sottotetto non fosse riscaldato”.
L’Agenzia ritiene che ai fini del computo della superficie disperdente lorda, non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.
Da qui, il requisito che l’intervento di coibentazione deve avere un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, deve essere raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.
In tal modo, viene meno la convinzione che si era diffusa post intervento della legge di bilancio 2021, in base alla quale, i tetti sono sempre inclusi nella superficie disperdente lorda, ai soli fini del 110%. Indipendentemente dal fatto se il vano sottostante sia riscaldato o meno.
C’è sempre più confusione attorno al 110%.