La gestione delle spese condominiali legate ai bonus edilizi e la loro comunicazione all’Agenzia delle Entrate rappresentano un aspetto cruciale per garantire la corretta predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Per le spese sostenute nel 2024, la trasmissione dei dati deve avvenire, salvo proroghe, entro la scadenza del 17 marzo 2025, con un posticipo rispetto alla data ordinaria del 16 marzo, che cade di domenica.
Obiettivo della comunicazione spese condominio per bonus edilizi
L’invio delle informazioni consente all’Agenzia delle Entrate di elaborare le dichiarazioni fiscali dei singoli condòmini che hanno partecipato alle spese ammesse ai bonus edilizi sull’edificio. L’obbligo di effettuare questa comunicazione ricade sull’amministratore di condominio, figura incaricata di curare gli adempimenti amministrativi e fiscali relativi alla gestione condominiale.
Tuttavia, la situazione si complica nel caso in cui il condominio non abbia un amministratore formale. Questo scenario si verifica in particolare per i cosiddetti condomini minimi, strutture abitative con un numero di partecipanti non superiore a otto unità.
Condominio minimo e normativa di riferimento
Il condominio minimo rientra nelle disposizioni generali del codice civile previste per i condomini ordinari, con alcune eccezioni:
- Articolo 1129 del Codice Civile: non impone l’obbligo di nominare un amministratore né di aprire un conto corrente intestato al condominio.
- Articolo 1138 del Codice Civile: non rende necessaria la predisposizione di un regolamento condominiale, a meno che il numero dei condòmini superi le dieci unità.
Pertanto, in un condominio minimo, la nomina di un amministratore è facoltativa. Se i condòmini decidono di non procedere con tale nomina, non si verifica alcuna violazione normativa.
Chi è tenuto alla comunicazione spese condominio bonus edilizi?
La trasmissione delle spese condominiali per bonus edilizi segue regole diverse a seconda della configurazione amministrativa del condominio:
- condominio con più di otto condòmini: la presenza di un amministratore è obbligatoria, e la comunicazione delle spese deve essere effettuata da questa figura;
- condominio minimo con amministratore: in tal caso, l’amministratore è tenuto alla trasmissione dei dati.
- condominio minimo senza amministratore: non sussiste l’obbligo di comunicazione, salvo il caso in cui un condòmino abbia ceduto il credito d’imposta relativo ai bonus edilizi. In questa circostanza, spetta al condòmino designato l’onere di inviare le informazioni all’Agenzia delle Entrate, includendo anche i dettagli sulla cessione del credito.
Indipendentemente dalla presenza di un amministratore o meno, la comunicazione delle spese può essere affidata anche a un intermediario abilitato, come un commercialista o un consulente del lavoro. Questi professionisti sono autorizzati a trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate per conto del condominio o dei singoli condòmini.
Riassumendo
- Scadenza: la comunicazione delle spese condominiali 2025 per bonus edilizi va inviata (salvo proroga) entro il 17 marzo 2025 .
- Obbligo: l’amministratore di condominio è responsabile della trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.
- Condominio minimo: senza amministratore, la comunicazione non è obbligatoria, salvo cessione del credito.
- Normativa: il condominio minimo è esente dagli obblighi degli articoli 1129 e 1138 del Codice Civile.
- Intermediari: un commercialista o consulente può trasmettere i dati per conto del condominio.
- Importanza: la comunicazione garantisce la corretta elaborazione della dichiarazione precompilata dei condòmini.