Le spese coniuge a carico, sono detraibili anche per le unioni civili dello stesso sesso, in seguito all’entrata in vigore della Legge Cirinnà.
Spese coniuge a carico: cosa prevede la Legge Cirinnà
Con la Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Spese coniuge a carico: stesse regole
Sulla base della Legge Cirinnà, due soggetti dello stesso sesso che convoglieranno a nozze civili, diventeranno coniugi a tutti gli effetti e ciò, non solo civilisticamente ma anche dal punto di vista fiscale.
Quindi, ai fini delle detrazioni per coniuge a carico devono essere applicate le stesse regole previste per i coniugi eterosessuale.
Spese coniuge a carico: uno a carico dell’altro
Pertanto, uno dei due coniugi della coppia omosessuale può essere considerato a carico fiscalmente dell’altro, se nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi, ha conseguito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (art. 12 comma 2 del Tuir).
Nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente il sostituto d’imposta dovrà quindi riconoscere la detrazione a condizione che il soggetto parte di unioni civili ne faccia richiesta, indichi le condizioni di spettanza e indichi il codice fiscale del soggetto per cui si usufruisce della detrazione.
Inoltre, può essere considerato a carico anche se non residenti insieme.
Oneri detraibili e deducibili, possono essere detratti per il coniuge a carico
Anche gli oneri detraibili o deducibili, possono essere dedotti o detratti dal contribuente anche se sostenuti nell’interesse del familiare fiscalmente a carico tra cui anche il coniuge.
Quindi, chi dei due coniugi, della coppia omosessuale, avrà fiscalmente a carico l’altro, potrà dedurre o detrarre ai fini Irpef anche gli oneri sostenuti per conto di quest’ultimo.
Ad esempio: spese sanitarie, universitarie, il mutuo di casa cointestato, ecc.