Anche se nel dettaglio delle spese detraibili al 19% della dichiarazione redditi precompilata è indicata la dicitura “tracciato” è sempre necessario dimostrare, ai fini della detrazione fiscale, che quell’onere sia stato pagato con strumento tracciabile come previsto dalla normativa.
Vediamo, quindi, in che modo dimostrarlo in caso di eventuali controlli del fisco.
Spese detraibili al 19%: per quali serve il pagamento tracciato
A decorrere dalle spese detraibili al 19% sostenute dal 1° gennaio 2020, ai fini della loro detrazione in dichiarazione dei redditi, è necessario che il pagamento sia fatto con strumenti tracciabili (bonifico, assegno, carta di credito, ecc.).
In particolare, possono continuarsi a detrarre al 19% anche se pagati in contanti, solo i seguenti oneri:
- spese per acquisto di medicinali, anche omeopatici
- l’acquisto di dispositivi medici (occhiali da vista, ecc.)
- le prestazioni rese da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate al SSN.
Sono, invece, spese detraibili al 19% solo se pagate con strumento tracciabile, ad esempio:
- sanitarie (fanno eccezione quelle di cui al precedente elenco)
- acquisto e riparazione veicoli per disabili, cane guida per non vedenti
- interessi passivi mutuo
- istruzione
- mutui
- attività sportive dei figli
- intermediazione immobiliare
- canoni di locazione studenti universitari fuori sede
- ecc.
Dimostrare il pagamento tracciabile
Come detto, sia in caso di dichiarazione redditi precompilata sia ordinaria, occorre sempre dimostrare la tracciabilità del pagamento delle spese detraibili al 19%. Come si evince dalla Circolare n. 7/E del 2021, tale dimostrazione può essere data alternativamente da:
- annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio
- ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.
- estratto conto (laddove il contribuente non riesca a dimostrare la tracciabilità con una delle modalità di cui ai punti precedenti).
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