Il 2 ottobre 2023 segna la data ultima per la presentazione del Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022). La scadenza, in realtà, sarebbe il 30 settembre (sabato). Quindi, si passa al primo giorno lavorativo successivo.
Il contribuente può fare il 730 precompilato o l’ordinario. Può procedere direttamente oppure rivolgersi a CAF o professionisti abilitati (commercialista, consulente del lavoro, ecc.).
Nella maggior parte dei casi ci si rivolge al CAF o professionista. In tali circostanze è necessario portare al CAF o al professionista la documentazione necessaria alla compilazione (Certificazione Unica, fatture delle spese detraibili, scontrini per farmaci detraibili, certificazione della banca per gli interessi pagati per il mutuo dell’abitazione principale, ecc.).
Ci sono delle spese la cui detrazione è spalmata in più anni. In tale ipotesi ci si chiede se la documentazione deve essere portata ogni anni al CAF oppure basta portarla solo per il Modello 730 in cui è indicata la prima quota di detrazione?
Quando la detrazione è su più anni
Diverse sono le spese la cui detrazione è spalmata in più anni d’imposta. In alcuni casi è obbligatorio, in altri casi è data possibilità di scelta al contribuente.
La spese detraibili che per obbligo di legge sono spalmate su più anni d’imposta (in quote uguali) sono quelle riferite ai bonus casa. Quindi:
- bonus ristrutturazione (10 anni);
- ecobonus ordinario (10 anni);
- bonus barriere architettoniche 75% (5 anni);
- bonus verde (10 anni);
- bonus mobili (10 anni);
- superbonus (5 o 4 anni);
- ecc.
Per le spese sanitarie di importo superiore a 15.493,71 euro, invece, ad esempio è data facoltà di spalmare la detrazione in più anni d’imposta (massimo 4 quote).
Spese detraibili in più anni, come comportarsi con il CAF
Come anticipato, il contribuente che per il suo 730 si rivolge ad un CAF o professionista deve consegnare la documentazione necessaria alla compilazione.
Ad esempio, per le spese riferite al bonus ristrutturazione deve portare le fatture di spesa, le ricevute dei bonifici “parlanti”, i titoli abilitativi ai lavori (laddove previsti), ecc.
Poiché trattasi di spese detraibili in più anni, regola vuole che se il contribuente ogni anno si rivolge sempre allo stesso CAF o professionista, non deve replicare tutti gli anni nuovamente la predetta documentazione (Circolare n. 26/E del 2005). Per contro, se durante il periodo di godimento della detrazione, il contribuente per fare il suo 730 cambia CAF o professionista, allora dovrà consegnare al nuovo CAF o professionista nuovamente tutta la documentazione.
Tutto ciò, in quanto, la documentazione serve all’intermediario per l’apposizione del visto di conformità.
Riassumendo…
- il contribuente che per il suo 730 decide di rivolgersi al CAF o professionista deve consegnare la documentazione necessaria alla compilazione
- la documentazione serve al CAF o professionista per fare i dovuti controlli ai fini dell’apposizione del visto di conformità
- per le spese detraibili in più anni d’imposta è sufficiente portare la documentazione solo la prima volta a condizione che per tutti gli anni il contribuente si rivolga allo stesso CAF o professionista.