Il superbonus 110% spetta anche per le spese di progettazione e le altre spese professionali connesse, ad esempio all’effettuazione di perizie e sopralluoghi, ispezioni ecc.
Attenzione però, se dopo aver sostenuto delle spese di progettazione non eseguo i lavori non possono detrarre le spese sostenute seppur rientranti tra quelle detraibili.
Il superbonus 110%
Il superbonus 110% è una detrazione fiscale che spetta per i lavori di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico effettuai su immobili residenziali.
A prevedere tale agevolazione è l’art.
In particolare, il 110% spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Le spese devono essere sostenute per lavori di:
- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Tali interventi sono definiti quali “interventi trainanti”.
Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi “trainati”:
- gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
- colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.
Ad esempio, la sostituzione degli infissi rientra tra gli interventi trainati.
Ad ogni modo, chiarimenti specifici sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/e.
Quasi con frequenza giornaliera la stessa Agenzia delle entrate sta pubblicando chiarimenti sul superbonus.
Ad esempio, in data 9 dicembre è stata esaminata la spettanza del superbonus per gli immobili ad uso promiscuo. Per tali si intendo gli immobili residenziali che sono destinati contestualmente, oltre che ad abitazione, anche ad attività di impresa arti o professioni.
I decreti del Mi.SE.
Inoltre, lL Mi.
Il decreto sui requisiti tecnici definisce:
- gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%,
- i costi massimali per singola tipologia di intervento nonchè
- le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione da parte dell’Enea.
Le ulteriori spese agevolabili
Possono essere detratte al 110% anche le seguenti ed ulteriori spese (Fonte circolare, Agenzia delle entrate, n°24/e 2020):
- sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
- degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori.
Rientrano nel 110% anche l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi; la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori.
Se non eseguo i lavori: niente detrazione per le spese di progettazione
Attenzione, affinché possa detrarre le spese di progettazione e le altre spese sopra citate, è necessario che i lavori rientranti nel superbonus siano effettivamente realizzati.
Ciò comporta che, non potrò detrarre le spese di progettazione se poi effettivamente non esegui i lavori per i quali ho fatto redigere il progetto.
Dunque, la detrazione spetta anche per le suddette spese aggiuntive:
- sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus,
- a condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.