E’ possibile portare in detrazione nel 730 le spese mediche effettuate all’estero? La legge non fa distinzione fra spese sanitarie sostenute in Italia o all’estero, ma è bene sapere alcune regole.
Generalmente i dati delle spese sanitarie sostenute nel periodo fiscale di competenza vengono inviate automaticamente alla precompilata anche grazie al sistema Tessera sanitaria. Il contribuente si ritrova così i dati già inseriti nel quadro E delle detrazioni.
Le spese mediche sostenute all’estero
Le spese mediche e sanitarie sostenute all’estero, però, non vengono trasmesse e deve essere il contribuente a inserirle manualmente conservando le relative fatture di pagamento.
Detrazione spese mediche estere
La normativa vigente prevede che anche le spese sanitarie effettuate all’estero possano essere dichiarate e detratte nel modello 730/2020 al pari di quelle effettuate in Italia. Poiché il fisco non è in grado di vedere e controllare in automatico le fatture rilasciate all’estero, è bene conservare le ricevute da esibire in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Cosa che normalmente non si fa per le spese sanitarie sostenute in Italia e già inviate alla precompilata e per le quali il fisco già conosce gli importi e le date.
Detrazione spese mediche sostenute all’estero
La fattura rilasciata all’estero dovrà essere tradotta in lingua italiana da un traduttore giurato e il corrispettivo pagato in valuta locale, se diverso dall’euro, convertito in moneta comune col cambio ufficiale della BCE del giorno in cui è stato effettuato il pagamento.
Traduzione delle fatture
Si pensi ad esempio a tutti coloro che si recano nei Paesi dell’Est per cure odontoiatriche le cui fatture sono rilasciate in lingua originale. Anche se recentemente molte cliniche si sono attrezzate per fornire ai loro pazienti un servizio di traduzione con pagamento in valuta euro, è sempre bene controllare che il documento contabile sia stato rilasciato in conformità con la normativa vigente in Italia. A tal proposito, è bene ricordare che – come ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la circolare n .122 del 1° giugno 1999 – che le spese di viaggio e soggiorno sostenute per recarsi sul posto dove verranno rilasciate le prestazioni sanitarie, non sono detraibili. Mentre restano detraibili solo le spese sanitarie sostenute per le cure odontoiatriche. Resta inteso che le spese già coperte da assicurazioni private non possono essere portate in detrazione perché già rimborsate.