E’ possibile portare in detrazione l’Iva versata per le spese sostenute per la ristrutturazione di una casa per le vacanze? In linea generale generale l’Iva relativa all’acquisto e alle ristrutturazioni delle abitazioni non è ammessa, con l’esclusione delle spese che hanno sostenuto le imprese di costruzione così come stabilito dall’articolo 19-bis 1 lettera i del DPR 633 del 1972.
Per i soggetti passivi, nella gestione di immobili volti alla finalità ricettiva, come ad esempio le case per le vacanze o gli affittacamere, che comportino, quindi, la prestazioni di servizi per i quali è imponibile l’Iva, vale la stessa regola applicata ai costrutori edili.
L’Iva, pagata, per la ristrutturazione di casa vacanza volta all’affitto, può essere detratta ma solo se l’immobile nel momento in cui sono stati realizzati i lavori era già utilizzato per tali finalità ricettiva. Se non risulta inequivocabilmente destinato a tale finalità, infatti, l’Iva non potrà essere portata in detrazione.