Le spese sanitarie effettuate all’estero non sempre sono rimborsabili. Di norma è necessario ottenere prima il consenso preventivo dell’ASL ma cosa accade in casi di urgenza?
Il malato costretto al ricovero d’urgenza in un ospedale estero, infatti, può chiedere all’Asl il rimborso delle spese sostenute anche senza aver chiesto preventivamente il consenso. A stabilirlo la Costituzione italiana, con la tutela della salute del cittadino che costituisce uno dei diritti inviolabili, che afferma che l’obiettivo primario dello Stato è la salute del cittadino.
Se il paziente all’estero, quindi, si trova in pericolo di vita e solo cure tempestive possono salvarlo o evitare un aggravarsi della malattia, l’autorizzazione al ricovero non deve venire dalla Pa e il malato è libero nella decisione di provvedere alle cure che gli necessitano anticipando le spese di cui, poi, potrà chiedere rimborso alla Asl.
Rimborso spese sanitarie all’estero: cosa si intende per ricovero d’urgenza?
Per non dover presentare una richiesta di autorizzazione all’Asl, quindi, è necessario il ricovero d’urgenza. Ma cosa si intende per ricovero d’urgenza? Secondo i giudici si parla di urgenza qualora per i pazienti “pericoli di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, evitabili soltanto con cure tempestive” e in tal caso “manca ogni potere autorizzatorio discrezionale della pubblica amministrazione non essendo rilevante in contrario l’eventuale discrezionalità tecnica nell’apprezzamento dei motivi di urgenza”.
La gravità, di volta in volta sarà stabilita dallo stesso giudice che terrà conto anche del quadro clinico e della situazione al momento del ricovero all’estero.