Anche per il 2022 l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, S.t.s., sarà semestrale. L’invio dei dati del primo semestre dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2022; i dati del 2° semestre dovranno essere inviati entro il 31 gennaio 2023.
La novità è contenuta in un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato ieri.
L’invio dei dati di spesa sanitaria
Gli “operatori sanitari” quali medici, farmacie, fisioterapisti inviano al sistema tessera Sanitaria le singole spese che i propri pazienti sostengono nel corso dell’anno.
Nello specifico, tali spese sono inserite nel quadro E del 730 o nel quadro RP del modello Redditi.
Le nuove scadenze
In particolare, le nuove scadenze stabilite dal provvedimento sono le seguenti (art. 7, comma 1, del D.M. 19 ottobre 2020):
- 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nel 2020;
- 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre 2021;
- 8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre 2021;
- 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre 2022;
- 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre 2022;
L’invio diventerà mensile solo dal 2023. Infatti, la trasmissione dei dati al S.t.s. dovrà essere effettuata, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023.
Attenzione, lo stesso decreto specifica che, per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati delle spese effettuata nell’anno 2021 e trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria entro ieri 8 febbraio, il termine è quello del 15 febbraio.
Difatti, c’è una settimana di tempo per correggere gli errori di invio eventualmente commessi.
Dopo scatteranno le sanzioni.
Le sanzioni in caso di errato invio dei dati
Le sanzioni per una tardiva od omessa trasmissione dei dati al Sistema T.
Nello specifico, nel caso di mancata, tardiva o errata trasmissione dei dati, è prevista:
- la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione,
- fino a un massimo 50mila euro.
La sanzione non si applica se l’invio dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza oppure, in caso di segnalazione, nei cinque successivi alla segnalazione stessa. Infine, in caso di comunicazione trasmessa correttamente entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20mila euro (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs n. 175/2014.
L’invio è sempre in base al principio di cassa
L’invio dei dati dovrà esser effettuato tenendo sempre conto del principio di cassa ossia del momento di sostenimento della spesa da parte del paziente.
Come da FAQ pubblicata sul portale S.T.S.
resta valida la logica di cassa che prevede come discriminante la data di pagamento.
Nuove scadenze per tutti i soggetti obbligati
Le nuove scadenze riguardano anche gli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019).
Il riferimento è ai seguenti soggetti: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo.
In relazione al 2021, tali soggetti potevano fare un unico invio annuale all’8 febbraio. Da quest’anno varranno le scadenze generali sopra evidenziate.
Indicazioni per l’invio delle spese sanitarie
In riferimento alle spese veterinarie invece, l’invio, stando alle indicazioni presenti sul portale del Sistema Tessera Sanitaria, la scadenza a regime rimane quella del 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Dunque le spese 2021 dovranno essere inviate entro il 16 marzo 2022.
In forza del combinato disposto, art.