Come vengono utilizzati dall’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie detraibili documentate da “scontrini” o da fatture? Come si coordinano la necessità di inserire le spese in dichiarazione precompilata con le regole in materia di privacy?
Ebbene, le risposte alle nostre due domande sono da ricercare in due decreti del Mef, emanati di concerto con ministro della Salute e del ministro per la Pubblica amministrazione, con i quali sono state definite le corrette modalità di utilizzo dei dati fiscali e non, contenuti nei corrispettivi giornalieri e nelle fatture sanitarie, trasmessi al sistema Tessera Sanitaria.
Vediamo in che modo il Fisco può trattare i dati delle spese sanitarie detraibili.
La detrazione delle spese sanitarie e la dichiarazione precompilata
Il legislatore fiscale ammette la possibilità di scaricare al 19% le spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno.
Si tratta ad esempio di spese per medicinali, visite specialistiche, esami di laboratorio, ecc. Tutte spese detraibili che troviamo già inserite nella nostra dichiarazione dei redditi precompilata che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di noi contribuenti.
Infatti, gli operatori sanitari quali ad esempio i medici, le farmacie, le parafarmacie, fisioterapisti, ecc. comunicano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sostenute dai propri clienti/assistiti nel corso dell’anno. Cosicché quando andiamo in farmacia e compriamo ad esempio un farmaco, comunicando il nostro codice fiscale, troveremo la spesa nel quadro E del 730 precompilato. Infatti, il Sistema tessera Sanitaria ricevuti i dati delle spese sanitarie, li mette a disposizione del Fisco per consentirgli di predisporre la dichiarazione dei redditi Precompilata.
Dal 2024 la dichiarazione precompilata (modello Redditi) riguarderà anche le partite Iva, alle quali spetteranno anche i vantaggi sui controlli della Precompilata.
Spese sanitarie al Fisco. Ecco come vengono utilizzati i dati
In base a quanto detto fin qui, il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili al Fisco i dati delle spese sanitarie.
In premessa ci siamo chiesti come vengono utilizzati dall’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie detraibili documentate da “scontrini” o da fatture?
Ebbene, le riposte sono contenute in due decreti MEF datati 1° febbraio 2024 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio, serie generale n. 38/2024.
Il primo decreto, “Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria”, dispone che l’Agenzia delle entrate acquisisce tali informazioni per l’applicazione delle misure tributarie (articolo 2, comma 6-quater, del Dlgs n. 127/2015). Stesse finalità anche per il secondo decreto “Modalita’ di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema tessera sanitaria” che ribadisce i fini fiscali, da parte dell’Agenzia, dell’uso delle informazioni (articolo 10-bis del Dl n. 119/2018).
Entrambi i decreti prevedono che gli stessi dati sono utilizzati dal ministero dell’Economia e delle finanze, dalla Ragioneria generale dello Stato e del ministero della Salute in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Spese sanitarie al Fisco. Quali dati conosce l’Agenzia delle entrate?
Per quanto riguarda gli scontrini (sarebbe corretto parlare di documento commerciale) emessi in obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, l’Agenzia delle entrate acquisisce i dati fiscali dei corrispettivi:
- inclusi i dati relativi all’aliquota ovvero alla natura IVA delle
operazioni, - ad eccezione del codice fiscale del cliente.
Nel primo decreto “Modalita’ di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria” viene specificato che:
I dati fiscali di cui al comma 3 sono memorizzati dall’Agenzia delle entrate fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
Dunque si tratta di dati che il Fisco utilizzerà anche in fase di controlli sulle dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda invece i dati delle fatture per spese sanitarie detraibili, il Fisco acquisisce dal S.T.S i dati fiscali delle singole fatture. Inclusi i dati relativi ad operazioni per le quali e’ stata manifestata l’opposizione da parte dell’assistito, nonché’ i dati relativi all’aliquota ovvero alla natura IVA della singola operazione.
Dunque, anche se il contribuente esprime la propria opposizione alla messa a disposizione dei dati al Fisco per la precompilata, questo può comunque utilizzarli per la propria attività di controllo.
L’Agenzia delle entrate non può però acquisire i dati relativi alla natura della prestazione ricevuta. In poco parole l’Agenzia delle entrate non ha diritto a ricevere i dati specifici della prestazione ricevuta dall’assistito: visita specialistica, intervento, ecc.
A ogni modo, i dati sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione degli stessi da parte del Sistema TS. Ovvero con periodicita’ da concordare fra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze.
Riassumendo…
- Gli operatori sanitari comunicano al S.T.S le spese sanitarie detraibili sostenute dai propri assistiti nel corso dell’anno;
- i dati di spesa sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi Precompilata e per le sue attività di controllo;
- l’utilizzo dei dati da parte del Fisco deve avvenire nel rispetto delle regole fissate dal MEF.