E’ possibile portare in detrazione il 19% delle spese scolastiche e delle tasse universitarie se, per le stesse, si è già usufruito del rimborso tramite misure di welfare aziendale? Analizziamo la questione rispondendo alla seguente richiesta di consulenza giunta in redazione:
Gent.ma Sig.ra De Angelis,
in riferimento alla sua risposta data al lettore che le chiedeva delucidazioni sulla detraibilità delle spese per trasporto pubblico di cui si è già chiesto rimborso integrale tramite somme del welfare aziendale le chiedo se anche le tasse universitarie possono essere portate in detrazione anche se ne è già stato chiesto il rimborso tramite il welfare aziendale.
La mia richiesta nasce dal fatto che nel 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate la parte delle tasse universitarie rimborsate tramite welfare non risultano detraibili al 19%.
La ringrazio in anticipo.
Della compatibilità tra detrazione 730 e welfare aziendale ci siamo già occupati in merito al bonus trasporti. Oggi cercheremo di capire se chi ha utilizzato il premio di produttività trasformandolo in servizi di welfare aziendale, potrà comunque recuperare il 19% sulle spese scolastiche in fase di dichiarazione dei redditi. Seguendo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate su questo argomento, tale possibilità appare da escludere: chi ha ricevuto dall’azienda il rimborso delle spese di istruzione per i figli, non potrà portare in detrazione l’importo. Visto che nel primo caso si ha un risparmio dell’imposta sostitutiva del 10% mentre la detrazione sulle spese scolastiche è del 19%, è evidente che si rischia il paradosso. A questi lavoratori infatti sarebbe convenuto maggiormente rinunciare al rimborso e detrarre la spesa nel 730.
A conferma di ciò riportiamo anche la risposta n. 164 all’interpello data dall’Agenzia delle Entrate in merito alla compatibilità tra welfare aziendale e bonus nido in cui l’amministrazione ha chiarito che “la detrazione spetta solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute. Se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito, la detrazione non spetta; pertanto, se il rimborso è inferiore alla spesa sostenuta, la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata“.