Spese università non statali: pubblicati i limiti di detrazione per il 730/2021

Come per gli altri anni i limiti massimi di spesa detraibili per la frequenza di università non statali sono suddivisi per aree disciplinari e geografiche
4 anni fa
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Sono stati pubblicati, in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2021, gli importi massimi per il calcolo della detrazione fiscale del 19% con riferimento alle spese sostenute, nell’anno d’imposta 2020 (Modello 730/2021 e Modello Redditi PF/2021), per la frequenza di corsi di laurea, magistrale e a ciclo unico presso università non statali o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello.

In realtà si tratta di una conferma degli importi già fissati per l’anno d’imposta 2019 (Modello 730/2020 e Modello Redditi PF/2020).

In premessa, ricordiamo che, il nostro legislatore (Art. 15, comma 1, lett. e del TUIR) riconosce una detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

La legge di bilancio 2020 ha previsto che, a decorre da quelle sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, lo sgravio fiscale è ammesso solo se il pagamento è fatto con strumenti tracciabili (bonifico, carte di credito, ecc.). Non sono, quindi, più detraibili le spese universitarie pagate in contanti.

Spese universitarie detraibili: quali corsi sono ammessi?

Un elenco della tipologia di oneri ammessi alla detrazione è riportato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2020. In dettaglio, nel citato documento di prassi è in primis specificato che il beneficio fiscale spetta per le spese sostenute per la frequenza dei seguenti corsi:

  • di istruzione universitaria
  • universitari di specializzazione
  • corsi di perfezionamento
  • master universitari
  • dottorati di ricerca
  • ITS (istituti tecnici superiori)
  • nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati).

Detrazione spese universitarie: per quali oneri spetta

In merito alla tipologia di spesa ammessa alla detrazione, è specificato che lo sgravio fiscale spetta per i seguenti oneri:

  • spese sostenute per la cosiddetta “ricognizione universitaria
  • soprattasse per esami di profitto e laurea
  • partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà
  • la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti

Sono, invece, fuori dalla detrazione:

  • i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero
  • le spese relative all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola.

I limiti di detrazione delle spese universitarie “non statali”

La detrazione del 19% in commento è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale.

Nel caso, invece, di iscrizione ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.

Con riferimento alle spese sostenute nell’anno d’imposta 2020 (quindi, detraibili nel Modello 730/2021 e Modello Redditi PF/2021 da presentare quest’anno), tali limiti sono stati fissati con decreto 30 dicembre 2020.

Spese università non statali e dottorati di ricerca: i limiti di detrazione nel Modello 730/2021.

Gli importi su cui calcolare la detrazione del 19% per le spese sostenute nel 2020 per l’università non statale, sono (come pure per gli altri anni) distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio.

In dettaglio (ai seguenti importi è da sommarsi quello della tassa regionale per il diritto allo studio):

  • Area disciplinare Medica:
    • Nord – 3.700 euro
    • Centro – 2.900 euro
    • Sud e isole – 1.800 euro
  • Area disciplinare Sanitaria
    • Nord – 2.600 euro
    • Centro – 2.200 euro
    • Sud e isole – 1.600 euro
  • Area disciplinare Scientifico-Tecnologica
    • Nord – 3.500 euro
    • Centro – 2.400 euro
    • Sud e isole – 1.600 euro
  • Area disciplinare Umanistico-Sociale
    • Nord – 2.800 euro
    • Centro – 2.300 euro
    • Sud e isole – 1.500 euro

Pubblicati anche i limiti di spesa detraibili per i corsi di i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello.

Anche questi sono divisi per aree geografiche. In particolare si tratta dei seguenti:

  • Nord – 3.700 euro
  • Centro – 2.900 euro
  • Sud e isole – 1.800 euro

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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