Quando si affronta un percorso universitario, le spese possono essere molteplici e spesso rilevanti. In un contesto in cui le famiglie cercano di ottimizzare ogni costo, è legittimo domandarsi quali oneri siano fiscalmente agevolabili. Un quesito frequente riguarda la possibilità di ottenere benefici fiscali per le spese sostenute prima ancora dell’immatricolazione, in particolare quelle relative ai corsi di preparazione ai test d’ingresso.
Ma come si inquadra questa tipologia di spesa dal punto di vista tributario? E cosa effettivamente può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi?
Il quadro normativo per la detrazione spese universitarie
Il riferimento principale per chi vuole capire quali spese universitarie possono essere detratte è l’articolo 15, comma 1, lettera e) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Questo articolo prevede la possibilità di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria.
Nel novero delle spese ammesse rientrano i costi relativi all’iscrizione, alla frequenza e, in alcuni casi, anche i contributi versati per specifici servizi obbligatori previsti dall’ordinamento universitario. Tuttavia, non tutte le voci collegate alla formazione universitaria trovano spazio tra quelle fiscalmente agevolabili.
I test di ammissione: quando il contributo è detraibile
Una delle prime spese che gli studenti (o meglio, le loro famiglie) si trovano ad affrontare è quella relativa ai test di accesso previsti da molte facoltà, in particolare per corsi a numero chiuso. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in modo chiaro con la Risoluzione n. 87/E del 2008.
Secondo quanto affermato dall’Agenzia, il contributo versato per poter sostenere la prova selettiva d’ingresso rientra tra le spese detraibili, a condizione che la prova stessa sia richiesta obbligatoriamente dall’ordinamento universitario per accedere al corso.
In tal caso, l’onere non rappresenta una semplice tassa accessoria, ma diventa una condizione necessaria per l’ammissione all’università, assumendo quindi rilevanza ai fini fiscali.
L’interpretazione normativa è improntata al principio secondo cui, se la prova di preselezione costituisce un passaggio obbligatorio per l’accesso al percorso universitario, allora i costi ad essa legati possono essere assimilati alle spese di istruzione detraibili.
Corsi di preparazione ai test: nessun beneficio fiscale
Diversa è, invece, la questione dei corsi di formazione propedeutici ai test di ammissione. Molti studenti, infatti, decidono di seguire lezioni organizzate da enti privati o istituzioni accademiche con l’obiettivo di affrontare al meglio le prove selettive.
Tuttavia, questi corsi non rientrano tra le spese universitarie fiscalmente agevolabili, poiché non sono equiparabili a quelli di istruzione universitaria vera e propria. La normativa, infatti, riconosce la detrazione solo per le spese connesse alla frequenza di corsi universitari in senso stretto, ossia quelli che fanno parte del percorso accademico post-iscrizione.
Essendo i corsi preparatori facoltativi e al di fuori del percorso istituzionale dell’università, non soddisfano il requisito di essere parte integrante della formazione universitaria regolata e non possono pertanto essere detraibili nella dichiarazione dei redditi.
Chiarezza su cosa rientra nella detrazione spese universitarie
Il principio guida è che le detrazioni si applicano esclusivamente alle spese connesse alla frequenza di corsi universitari riconosciuti, pubblici o privati, italiani o esteri. Tra le spese che si possono detrarre troviamo:
- Tasse di iscrizione e contributi universitari
- Spese di frequenza per corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico
- Costi per master universitari e corsi di dottorato (se riconosciuti come parte del sistema universitario).
Restano esclusi dalla detrazione:
- Corsi preparatori esterni e facoltativi, anche se orientati al superamento di prove d’accesso
- Materiali didattici, libri di testo e dispense
- Spese di vitto, alloggio e trasporti, salvo particolari agevolazioni legate agli studenti fuori sede (che seguono altre logiche fiscali)
La documentazione da conservare per la detrazione spese universitarie
Per fruire della detrazione del 19% sulle spese universitarie effettivamente ammissibili, è indispensabile conservare la documentazione che attesti i pagamenti effettuati. Questi possono essere:
- Ricevute di pagamento rilasciate dall’università
- Quietanze bancarie o bollettini postali
- Certificazioni rilasciate dall’ateneo con l’indicazione delle somme versate.
Si ricorda che dalla spese sostenute a partire dal 2020, la detrazione è possibile sono laddove il pagamento è con strumento tracciabile (bonifico, assegno, carta di credito, ecc.). Non serve pagare come nei bonus edilizi, dove occorre il bonifico parlante.
In caso di controllo, l’Amministrazione Finanziaria potrà richiedere prova dell’effettivo sostenimento della spesa, nonché la riconducibilità della stessa alle tipologie previste dalla normativa.
Riassumendo
- Solo i test d’ingresso obbligatori danno diritto alla detrazione fiscale del 19%.
- I corsi preparatori ai test non sono detraibili perché non parte del percorso universitario.
- Le detrazioni riguardano solo spese per corsi universitari riconosciuti e ufficiali.
- Master e dottorati sono detraibili se appartenenti al sistema universitario.
- Spese per libri, trasporti e vitto non rientrano tra quelle agevolabili.
- Serve documentazione valida per dimostrare i pagamenti e ottenere la detrazione.