Per le spese di istruzione universitaria è possibile scaricare dalla tasse il 19% della spesa sostenuta.
Al ricorrere di determinate condizioni si può scaricare anche la spesa sostenuta per i test d’ingresso, indipendentemente dal loro esito.
Ecco in chiaro quando la detrazione è ammessa sia per le università statali che private.
La detraibilità delle spese universitarie
Rientrano tra le spese detraibili al 19%, sia se sostenute presso università pubbliche che private, quelle per i:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione. Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR;
- master universitari;
- corsi di perfezionamento (Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5);
- corsi di dottorato di ricerca.
E’ possibile detrarre anche la spesa per la frequenza degli Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578).
Nello specifico quali sono le spese che possono essere detratte?
Sono detraibili le spese quali:
- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti.
Anche le spese per la c.d ricognizione può essere scaricata.
A tal proposito, per ricognizione di si intende il diritto fisso pagato dagli studenti universitari che non hanno rinnovato l’iscrizione per almeno due anni consecutivi e intendono riprendere il proprio percorso universitario. In tale caso la detrazione riguarda eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione.
Le spese non detraibili
Come da circolare, Agenzia delle entrate, n°19/e 2020, la detrazione non spetta per:
- i contributi pagati all’università pubblica
- relativamente al riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero. in quanto la spesa indicata non rientra (Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 2.1).
Difatti, tale spesa non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria”.
Inoltre, non possono essere detratte le spese relative: all’acquisto di libri scolastici; strumenti musicali; materiale di cancelleria; viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza.
Limiti alla detrazione
Se le spese sono state sostenute per la frequenza presso un’università privata, non vi è alcun limite di spesa cui applicare la detrazione del 19%; al contrario se si frequenta un’università privata:
- l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente,
- per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche (nord, centro e sud).
A tal proposito, con DM 19 dicembre 2019 è stato individuato l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione detraibile per l’anno 2019. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR. Gli importi sono distinti:
- per area disciplinare e
- in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio.
AREA DISCIPLINARE | NORD | CENTRO | SUD E ISOLE |
Medica | 3.700 | 2.900 | 1.800 |
Sanitaria | 2.600 | 2.200 | 1.600 |
Scientifico-Tecnologica | 3.500 | 2.400 | 1.600 |
Umanistico sociale | 2.800 | 2.300 | 1.500 |
Differenti sono i limiti per i corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello.
AREA DISCIPLINARE | NORD | CENTRO | SUD E ISOLE |
Corso di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello |
3.700 |
2.900 |
1.800 |
La spesa per l’imposta di bollo e la tassa regionale per lo studio
Nel limite di spesa individuato dal decreto del MIUR è compresa anche l’imposta di bollo. Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l’importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti.
Difatti lo studente o il familiare a cui lo stesso è carico potrà detrarre le spese universitarie:
- nei limiti individuati dal decreto aggiungendo,
- la tassa regionale per il diritto allo studio.
Test d’ingresso ai corsi universitari
La detrazione al 19% è ammessa anche per la partecipazione ai test d’ingresso universitari.
Difatti, lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11.03.2008 n. 87).
La detrazione è ammessa indipendentemente dal loro esito dal numero dei test sostenuti.
Invece, non spetta alcuna detrazione per i corsi di preparazione ai test d’ingresso.
Per le università private, valgono le seguenti regole (circolare, Agenzia delle entrate, n°19/e 2020):
- nel caso di sostenimento di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche per aree disciplinari diverse,
- occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test.
Se si iscrive occorre far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere (vedi le tabelle precedenti).
Al contrario, se non si iscrive ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.