Spese universitarie dei figli sempre più costose, ma nelle coppie separate o divorziate, l’ex coniuge è tenuto al pagamento? Vediamo di capire cosa stabilisce la legge.
Negli atti di separazione, il più delle volte viene usata la dicitura “obbligo di contribuire, nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli, purchè documentate”.
In riferimento alle spese universitarie dei figli, la Cassazione, in alcune occasioni, ha detto che si tratta di spese straordinarie, per la loro entità e variabilità (Cassazione, sentenza n. 20408/2011), e, in altre occasioni, che le maggiori esigenze del figlio legate alla sua frequenza degli studi universitari costituiscono i «sopravvenuti giustificati motivi» che legittimano un aumento dell’assegno di mantenimento (Cassazione, sentenza n. 8153/2006).
Inoltre, c’è da dire che se vengono considerate spese ordinarie, il coniuge potrebbe chiedere al Tribunale una revisione dell’assegno di mantenimento per le spese universitarie, o costituire giustificato motivo di revisione delle condizioni di divorzio per le accresciute esigenze dei figli.
La Corte lascia il campo aperto su una questione molto delicata e discussa, sempre più spesso, in aula di Tribunale.
Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 14 gennaio 2016, n. 439, ha esaminato il caso in cui l’ex coniuge chiedeva un aumento dell’assegno di mantenimento a causa delle spese universitarie dei figli.
La sentenza detta: “la modifica richiesta, in ordine alla partecipazione dell’ex coniuge ad ulteriori e specifiche spese straordinarie, non risulta giustificata dalle mutate esigenze del figli, entrambi maggiorenni, posto che l’incremento delle spese per il loro mantenimento (spese universitarie)”.
Questo caso è un caso specifico, per maggiori informazioni consultare l’articolo: Assegno di mantenimento ai figli, aumenta con le spese universitarie?