L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 378 del 18 settembre 2020: “Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – split payment – recupero versamento IVA duplicato”, fornisce utili chiarimenti in merito all’istituto dello split payment e, in particolare, sulla possibilità di recuperare l’Iva versata per errore.
Quesito del contribuente
L’Istante, un ente pubblico tenuto all’applicazione, nei propri acquisti, del meccanismo dello split payment, ha erroneamente effettuato un versamento IVA duplicato, eseguito ad un giorno di distanza con due modelli F24.
Spiega l’istante: il secondo pagamento è una mera duplicazione di quello precedente e l’importo dovuto è solo quello del primo modello F24.
A seguito dell’errore, l’Ente chiede al Agenzia delle Entrate come poter recuperare il versamento IVA duplicato.
Risposta dell’agenzia delle entrate
L’agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello sopra citato, chiarisce che è possibile esercitare il diritto al rimborso a norma dell’articolo 2033 del codice civile, attraverso la compensazione prevista dall’art. 1241 del codice civile.
Dunque, l’istante può semplicemente scomputare il versamento IVA eccedente dai versamenti futuri eseguiti, in applicazione dello split payment sugli acquisti relativi alla propria sfera istituzionale, nel corso del 2020 e nei periodi d’imposta successivi, “senza dover provvedere ad altri adempimenti oltre alla sola annotazione nei libri contabili”.
A tale fine, precisa l’Ade, “sarà cura dell’istante evidenziare nei propri documenti contabili l’avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’indebito e del relativo importo”.
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