Stalking condominiali: precisazioni
Molte sono le sentenze hanno ritenuto che il delitto di stalking si realizzi quando il comportamento minaccioso o molesto abbia arrecato grave e continuo stato di turbamento ovvero abbia ingenerato fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona cara, sino a costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita, e comunque, per la fattispecie anche due sole minacce o molestie.
Peraltro, la sentenza n. 35778/2016 della Cassazione ha aggiunto che non è sempre necessario che allo stato di ansia e di paura si associ il mutamento di abitudini.
Lo Stalking condominiale è complessa e non facile da dimostrare nella pratica. Ed è per questo che la sentenza n. 20895/2011, ha precisato che integra il delitto di atti persecutori la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di più persone anche in condominio.