La conversione in Legge del D.L. Rilancio ha portato importanti novità anche in materia di agevolazioni fiscali per investimenti in start-up innovative e PMI innovative.
Difatti, sono state aumentale al 50% le detrazioni Irpef per investimenti effettuati da persone fisiche titolari o non titolari di partita iva.
Le detrazioni per investimenti in start-up
E’ possibile detrarre al 50% l’investimento nel capitale sociale di una o più startup innovative. Investimento effettuato:
- direttamente ovvero
- per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in star-tup innovative.
Difatti, la detrazione si applica per i soli investimenti in startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento.
La detrazione è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cd.
Circa la misura massima dell’investimento su cui applicare la detrazione è previsto un monte ben preciso. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100 mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. Ebbene, l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio. Inoltre è disposto l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Alternatività con la detrazione ordinaria al 19%
La detrazione del 50% è alternativa a quella del 30%. Si inferiore ma che opera su un investimento max di 1.000.000 €. La stessa detrazione ordinaria opera per le PMI innovative. Rispettivamente il riferimento normativo è l’art.29 del D.L 179/2012 per le Start-up, art.4 D.l. 3/2015 per le PMI innovative.
Il D.L. rilancio interviene su tali previsioni.
Prima delle conversione in Legge del D.L. Rilancio, la nuova detrazione del 50% era stata prevista per i soli investimenti in start-up. Non per quelli in PMI innovative.
Investimenti in PMI innovative
Nella fase di conversione in legge del decreto, le misure previste per le Start-up sono state estese alle PMI innovative.
In pratica:
- per le imprese esercenti il trasporto di merci su strada per conto terzi il massimale non può superare 100.000 €;
- 30.000 € per il settore agricolo e
- 30.000 € per le imprese che agiscono nel settore della pesca.
Detto ciò, post conversione in legge del D.l. Rilancio, è possibile detrarre dall’Irpef:
- un importo pari al cinquanta per cento,
- della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative.
In pratica, sono agevolati sia gli investimenti diretti sia quelli effettuati per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio. Tali organismi devono investire prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica per gli investimenti in PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento.
Come già previsto per le start-up, l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale sua cessione, anche parziale, prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
E se effettuo un investimento superiore a 300.000 €?
In tale caso, fino all’importo di 100.00o € opera la detrazione introdotta dal D.l. Rilancio, ossia al 50%; per gli importi in eccesso si applica quella ordinaria del 30%.
Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati la disposizione in parola è stata parzialmente modificata. Prevedendo, in primo luogo, che l’investimento massimo detraibile non possa eccedere, per ciascun anno d’imposta, 300.000 euro (anziché 100.000 euro, come originariamente disposto). Inoltre, si prevede espressamente che la detrazione spetti, fino al predetto ammontare di investimento di 300.000 euro, prioritariamente rispetto a quella ordinaria del 30%.
L’investimento è detraibile fino a 300.000 solo se effettuato in favore di PMI innovative.