Statuto del Movimento 5 Stelle: no vincolo di mandato per gli eletti

Il Movimento 5 Stelle ha uno statuto come tutti gli altri partiti politici e il presidente del Movimento è Beppe Grillo
12 anni fa
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Il Movimento 5 Stelle ha uno statuto, un presidente, avvocati, commercialisti come tutti gli altri partiti politici. Il presidente del Movimento 5 Stelle è Beppe Grillo e il vice presidente è suo nipote Enrico, che è anche avvocato. Enrico Grillo è il figlio del fratello di Beppe Grillo, Andrea,  non è mai avuto nessun ruolo all’interno del Movimento, ma ha difeso il comico genovese nel processo per la violazione dei sigilli del cantiere in Val di Susa insieme al leader NoTav Alberto Perino. Enrico ha aiutato lo zio anche a stilare i quesiti referendari per i quali il Movimento 5 Stelle si è mobilitato.

Enrico Maria Nadasi, commercialista, invece, è il segretario del Movimento 5 Stelle. A rendere pubblico lo statuto del Movimento è stato l’Huffington Post, che lo ha pubblicato sul suo sito. Lo statuto è stato firmato lo scorso 18 dicembre vicino Genova alla presenza del notaio Filippo D’amore. Secondo lo statuto “Spettano quindi al signor Giuseppe Grillo titolarità, gestione e tutela del contrassegno; titolarità e gestione della pagina del blog”. e il Movimento ha un’Assemblea che va convocata almeno una volta l’anno nel mese di aprile. Nello statuto non figura il nome di Gianroberto Casaleggio. Nello statuto del Movimento 5 Stelle si legge che gli eletti potranno esercitare le loro funzioni senza vincolo di mandato, ma la cosa va in contraddizione con quanto dichiarato da Beppe Grillo sul suo blog dove si è schierato contro l’articolo 67 della Costituzione che parla proprio del divieto del vincolo di mandato.   Nello statuto viene spiegato che l’obiettivo del Movimento 5 Stelle “è la convivenza armoniosa tra gli uomini, attraverso lo sviluppo del talento e delle capacità personali dell’individuo, che deve trovare piena possibilità di cogliere tutte le opportunità realizzabili all’interno della società civile, nel rispetto delle regole istituite dallo Stato nella sua fondazione”. In un altro passaggio si spiega che “lo Stato deve limitare il corpo delle leggi che ne regolano il funzionamento a quegli ambiti di intervento propri della tutela e salvaguardia degli interessi della collettività e dei diritti della persona”

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