Aumentano le retribuzioni per colf e badanti e, più in generale per i collaboratori domestici. Il Ministero del Lavoro ha comunicato recentemente quali sono gli importi minimi da corrispondere ai lavoratori domestici per il 2020 sulla scorta degli aggiornamenti forniti dall’ Istat in base alla variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo.
Per il 2020, a partire dal 1 gennaio, l’incremento sarà dello 0,1% rispetto allo scorso anno. Poca roba, ma questo per effetto di una variazione minima del tasso d’inflazione che nel 2019 è stato storicamente molto basso.
Le nuove retribuzioni per i collaboratori domestici
A seguito delle variazioni di cui sopra, lo stipendio mensile minimo dei collaboratori domestici parte da 636,71 euro mensili per coloro che sono inquadrati nel profilo A (qualifica base) per arrivare fino a 1.387,71 euro mensili per coloro che sono inquadrati nel profilo Super (qualifica più alta). La paga oraria minima, invece, per chi presta la propria collaborazione con contratto a ore oscilla da 4,62 euro a 8,22 euro per il profilo più alto e quindi per coloro che offrono prestazioni maggiormente qualificate. Si tratta ovviamente di minimali retributivi sotto i quali il datore di lavoro non può scendere.
Retribuzione per vitto e alloggio
Per i collaboratori domestici (colf, badanti, baby sitter, ecc.) a pieno servizio o a mezzo servizio se sono occupati per gran parte della giornata, aumentano anche le indennità di vitto e alloggio che il datore di lavoro dovrà riconoscere. Dal 1 gennaio 2020 il costo minimo del pasto viene fissato a 1,96 euro, mentre quello dell’alloggio a 1,69 euro. La presenza notturna solitamente riservata ai custodi e a personale di servizio in casa e per i quali è riservato apposito alloggio dalle ore 21 alle ore 8 del mattino successivo è retribuita con 668,54 euro (minimo) al mese.
I lavoratori domestici conviventi
Oscilla invece tra i 578,83 e i 671,43 euro al mese la retribuzione da corrispondere in favore dei lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché degli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici assunti in regime di convivenza entro le 30 ore settimanali (art. 15 co. 2 del CNNL). Come al solito l’aumento riguarda solo coloro che retribuiscono il proprio collaboratore in base alle tariffe sindacali. Per i datori di lavoro domestico che corrispondono invece importi più elevati per la presenza di un superminimo assorbibile la retribuzione non subirà alcun mutamento essendo superiore a quella minima.