Pignoramento stipendi e pensioni bloccato fino al 15 ottobre 2020. Il governo ha allungato di altri 45 giorni la misura che sospende le azioni esecutive dei creditori.
Il provvedimento è contenuto nel decreto di Agosto che interviene sulla precedente norma (art. 152 del dl n. 34/2020, decreto Rilancio) che aveva esteso il periodo di salvaguardia per i debitori fino al 31 agosto 2020. Stipendi e pensioni saranno ancora salvi fino a metà ottobre.
Proroga sospensione pignoramento stipendi e pensioni
Il provvedimento governativo si inserisce in un più ampio contesto fiscale in cui viene sancito il divieto di notificare cartelle di pagamento e intraprendere nuove azioni esecutive e cautelari.
Le rate sospese
La proroga del blocco dei pignoramenti incide anche sul piano rateale già attuato. In pratica, le rate vengono congelate fino al 15 ottobre 2020. Per chi ha concordato un piano di rientro dilazionato durante il periodo di emergenza nazionale si vedrà quindi bloccati dall’agente di riscossione i relativi importi dilazionati, fino al 15 ottobre. Dal giorno successivo, però, l’azione esecutiva riprenderà regolarmente col rischio che il creditore pretenda il pagamento di tutte le rate insolute per non ricadere nell’azione esecutiva. Il decreto Rilancio aveva però ampliato a 10 rate non pagate la soglia di tolleranza per evitare la perdita del beneficio del termine, il che significa che se dal 8 marzo (inizio dell’emergenza sanitaria) al 15 ottobre il debitore aveva in corso rate mensili non pagate, a novembre riprenderà a pagarle con cadenza mensile, senza interessi o sanzioni e senza decadere dal piano di dilazione concordato.
Limiti di pignorabilità
Vale la pena ricordare quali sono i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni, così come stabiliti dalla legge. Secondo il codice civile, il limite pignorabile dello stipendio o della pensione è un quinto dell’importo mensile, al netto di tasse, contributi, crediti, assegni familiari, ecc. Pertanto, se un lavoratore percepisce uno stipendio di 1.200 euro mensili, gli verranno detratte 240 euro. Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 545 del codice di procedura civile, le somme dovute a titolo di stipendio o salario che sono state già accreditate sul conto bancario o postale intestato al debitore prima del pignoramento possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale. Per la pensione vale lo stesso metro di misura, ma bisogna tenere conto di un limite oltre il quale non è possibile aggredire l’assegno pensionistico. Tale limite è fissato nella misura di 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale che viene aggiornato di anno in anno. Questa soglia è ritenuta il “minimo vitale” al di sotto del quale non è possibile privare il debitore dei mezzi minimo di sostentamento. A oggi l’importo dell’assegno sociale è pari a 453 euro per cui il limite di pensione non aggredibile è 679,50 euro.