Per espressa previsione normativa pare che rientrino nello stop ai pignoramenti fissato dal decreto Rilancio solo stipendi ed indennità relativi ai rapporti di lavoro e le somme inerenti la pensione.
Nel dettaglio, l’art. 152 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) prevede che nel periodo intercorrente tra la data della sua entrata in vigore (19 maggio 2020) e il 31 agosto 2020 “sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza”.
Pertanto, ad esempio, il datore di lavoro, dal 19 maggio scorso e fino al 31 agosto 2020, non effettuerà le relative trattenute (a titolo di pignoramento) che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° settembre 2020.
Si ricorda che la disposizione in esame è stata voluta dal legislatore come sostegno a famiglie e lavoratori in questo periodo di crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19.
Il pignoramento può continuare sui conti correnti?
Dunque, dal tenore letterale del periodo di cui sopra, si evince che il legislatore limita l’ambito applicativo della disposizione a “stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza”, lasciando intendere che potranno continuare a formare oggetto di pignoramento anche in questo periodo di stop, invece, ad esempio, i conti correnti ed i canoni di locazione così come i pignoramenti immobiliari (salvo che trattasi di abitazione principale vista la sospensione di 6 mesi prevista dal decreto Cura Italia all’art. 54).
È utile rammentare, infine, che lo stesso art. 152 del decreto Rilancio, continua prevedendo che le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo 19 maggio 2020 – 31 agosto 2020 sono, altresì, sottratte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data del 19 maggio 2020 sia intervenuta un’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. In tal modo il terzo pignorato, come il datore di lavoro o l’ente pensionistico, dovrà renderle fruibili le somme al debitore esecutato, erogandogli lo stipendio o la pensione senza decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice.