L’Agenzia delle entrate ha prorogato il periodo transitorio nel quale non si applica il blocco alle cessioni multiple dei bonus edilizi previsto con il decreto Sostegni-ter.
La proroga ha ragioni prettamente tecniche. In considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni di sconto in fattura e cessione dei crediti edilizi.
Il blocco alle cessioni multiple
L’art.121 del D.L. 34/2020, post intervento del D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, in materia di cessione dei bonus edilizi, dispone che:
- in caso di opzione per la cessione del credito, colui che lo riceve, che sia l’impresa, la banca o altro soggetto non potrà cederlo ulteriormente;
- inoltre, in caso di sconto in fattura, le imprese potranno si cedere il credito alle banche o ad altri soggetti, ma quest’ultimi non potranno cederlo a loro volta.
Nel senso che i crediti già oggetto di cessione, anche più cessioni, con comunicazione al Fisco precedentemente alla data del 7 febbraio, potranno essere oggetto di un’ulteriore cessione.
Attenzione, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate di venerdì’ scorso, l’Agenzia delle entrate ha prorogato tale termine di 10 giorni.
La proroga per le cessioni multiple
Il decreto Sostegni-ter è entrato in vigore il 27 gennaio. Al contrario, il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura, non era stato ancora aggiornato. Infatti, nel provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate ha disposto la proroga in esame, è specificato che, considerato il tardivo aggiornamento del canale, a partire dal 4 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni con riguardo agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e a partire dal 24 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche:
viene prorogata la data a cui fare riferimento per individuare i crediti, che sono stati precedentemente oggetto delle opzioni per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d’imposta, che possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Nello specifico:
- viene prorogato dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022, il termine precedentemente al quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e
- dal 7 febbraio al 7 marzo 2022 quello prima del quale vanno inviate le comunicazioni per le stesse opzioni relative alla agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (Legge di bilancio 2022).
Conseguentemente, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022, è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.
Proroga solo per ragioni tecniche
L’intervento di proroga dell’Agenzia delle entrate è richiesto per norma. Di certo non si tratta di nessuna forma di benevolenza da parte dell’Agenzia delle entrate.
Infatti, l’art.19 octies del D.L. 148/2017 dispone che:
I termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficolta’ per la loro regolare tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.