Stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro: ecco cosa entra nel condono e cosa no?

Lo stralcio delle cartelle riguarda i carichi affidati all’Ex Equitalia da qualunque ente creditore, non conta se l'ente creditore sia soggetto pubblico o privato
3 anni fa
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Con la circolare n° 11 di venerdì scorso, l’Agenzia delle entrate fa chiarezza sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del c.d. stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 previsto dal decreto Sostegni.

Rientrano nello stralcio delle cartelle i singoli debiti risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.

Lo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro

A prevedere lo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro è stato il D.L. 41/2021, decreto Sostegni-bis all’art.

4.

Nello specifico, possono beneficiare dello stralcio delle cartelle esattoriali:

  • le persone fisiche che, nel 2019, hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30mila euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30mila euro.

Con il decreto M.E.F. del 14 luglio 2021, sono state definiti i  “termini e modalita’ di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010”. Sono stati altresì meglio specificati i requisiti e i beneficiari dello stralcio.

Il Decreto ha messo in chiaro la procedura, al termine della quale, i debiti sono cancellati.

Stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro: ecco cosa entra nel condono e cosa no?

Con la circolare n° 11 di venerdì scorso, l’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del c.d. stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 previsto dal decreto Sostegni. A tal proposito, lo stralcio delle cartelle riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore. Non conta se l’ente creditore sia soggetto pubblico o privato. L’importante è che abbia fatto ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo. Nel 2010 ancora non si parlava ancora di accertamento esecutivi.

Ad esempio, rientra nello stralcio delle cartelle, il bollo auto , l’IMU e gli altri tributi locali, ecc.

Attenzione, lo stralcio non riguarda:

  • i debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16 , lettere a), b) e c), del D.L. n. 119/2018;
  • le risorse proprie tradizionali UE;
  • l’Iva all’importazione.

Sul primo punto, non rientrano nel saldo e stralcio: i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna,  ecc.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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