Entro il 31 ottobre, l’Agenzia delle entrate-riscossione provvederà ad annullare i debiti rientranti nello stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro. Lo stralcio riguarda i carichi affidati all’Ex Equitalia dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Cosa succede se il contribuente ha versato delle somme a scomputo dei debito oggetto di stralcio? Le conseguenze sono differenziate se le somme sono state versate prima o dopo la data del 31 ottobre 2021.
Lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro
Lo stralcio delle cartelle esattoriali con debiti, anche residui, fino a 5.000 euro, è stata disposta dall’articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto legge n.
Nella Gazzetta Ufficiale, GU Serie Generale n.183 del 02-08-2021), è stato pubblicato il decreto che fissa termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro.
In base alla procedura prevista dal decreto, l’annullamento dei debiti rientranti nello stralcio, sarà effettuato alla data del 31 ottobre 2021. Dopo una fase di verifica, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione, sul rispetto dei requisiti reddituali richiesti dalla norma in capo ai contribuenti.
Il contribuente non deve presentare alcuna richiesta di stralcio delle cartelle. Avviene tutto in automatico.
Cosa succede se il contribuente ha versato delle somme a scomputo dei debito oggetto di stralcio? Le conseguenze sono differenziate se le somme sono state versate prima o dopo il 31 ottobre 2021.
Rimborsi per le somme pagate dopo il 31 ottobre
La norma di riferimento prevede che:
- fino alla data stabilita dal decreto ministeriale citato, è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro;
- restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
L’annullamento è effettuato alla data del 31 ottobre.
Dunque, i versamenti effettuati fino alla data del 31 ottobre e afferenti carichi oggetto di stralcio, non possono essere oggetto di rimborso.
Per i versamento effettuati dopo tale data, ossia dal 1° novembre in avanti, potrebbe essere possibile ottenere il rimborso.
Nel rispetto delle regole fissate in materia di riscossione dall’art.31 del DPR 602/73:
Il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.
Da qui, se il contribuente ha altre rate in corso per carichi diversi da quelli rientranti nello stralcio, l’Agente della riscossione manterrà i versamenti. Senza procedere ad alcun rimborso.