Valutare bene gli effetti dello stralcio delle cartelle sulla pensione. E’ questa la sostanza dell’informativa n° 31 pubblicata ieri dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili CNDCEC, in vista dell’annullamento delle cartelle fino a mille euro che sarà effettivo alla data del 30 aprile prossimo, anche per quanto riguarda i debiti previdenziali.
Il CNDCEC, mette in guardia i contribuenti sul fatto che la cartella che sarà annullata non contribuirà ai fini della spettanza della pensione, nei fatti il consiglio è quello di valutare la possibilità di pagare la cartelle prima del suo annullamento; in tal modo, l’importo pagato rileverà ai fini pensionistici.
Lo stralcio delle cartelle fino a mille euro
Lo stralcio delle cartelle è stato previsto con i commi 222-230, della Legge n. 197/2022, Legge di bilancio 2023.
L’annullamento automatico riguarda i singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
L’importo deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2023 tendo conto di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (ad esempio:
- lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Enti locali, casse di previdenze private, ecc, potevano anche decidere di non applicare lo stralcio (comunque parziale), con uno specifico provvedimento che doveva essere adottato e comunicato all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.
Le novità post DL Milleproroghe sullo stralcio delle cartelle
Detto ciò, in fase di conversione in legge del DL 198/2022, DL Milleproroghe, ci sono stati tuttavia dei cambiamenti.
In particolare, il legislatore ha previsto (fonte portale Agenzia delle entrate-riscossione):
- il differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono deliberare la non applicazione dello “Stralcio” parziale;
- l’introduzione per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali della possibilità di deliberare, entro il 31 marzo 2023, lo “Stralcio” integrale (precedentemente previsto solo per gli enti statali).
Sulla base di quanto detto, il DL Milleproroghe ha previsto: il rinvio dal 31 marzo al 30 aprile 2023 della data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; fino al 30 aprile 2023 la sospensione delle attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo dello “Stralcio”.
I dubbi del CNDCEC. Da valutare bene i vantaggi e gli svantaggi dello stralcio
Come accennato in premessa, il CNDCEC mette in guardia i contribuenti sull’annullamento delle cartelle per debiti INPS; infatti, se la cartella non viene pagata, l’importo indicato nella stessa a titolo di omessa contribuzione previdenziale, non concorrerà ai fini pensionistici. Dunque l’annullamento della cartella avrà impatti negativi sulla pensione.
È di particolare importanza attenzionare i contribuenti, con particolare riguardo ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti), lavoratori autonomi in agricoltura e iscritti alla Gestione separata (parasubordinati, e liberi professionisti), sugli effetti derivanti dalla misura dello stralcio e per evidenziare la possibilità, almeno fino al 31 marzo 2023, di effettuare il pagamento della contribuzione che, in quanto oggetto di stralcio, non potrà, una volta intervenuto l’annullamento automatico, alimentare la posizione assicurativa.
Si ricorda che per quanto riguarda la Gestione separata committenti gli importi stralciati ricomprendono anche l’eventuale somma a carico (1/3) del lavoratore collaboratore.Infatti, per queste categorie di lavoratori, escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 c.c., la posizione assicurativa risulta alimentata in proporzione all’effettivo versamento della contribuzione.
Tale questione assume maggiore rilevanza per i lavoratori autonomi agricoli per i quali il mancato pagamento di una sola rata della contribuzione dovuta per una annualità comporta il mancato accredito dell’intero anno contributivo pur in presenza del pagamento delle rimanenti rate.
Il consiglio è quello di valutare la possibilità di pagare la cartelle prima del suo annullamento al 30 aprile; in tal modo, l’importo pagato rileverà ai fini pensionistici.
Questo il messaggio del CNDCEC.