Dopo la pubblicazione del decreto che ha fissato le regole di attuazione dello stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro, iniziano a sorgere i primi dubbi sul contorno operativo dell’agevolazione, soprattutto in relazione alla coesistenza con la rottamazione-ter. Infatti, alcuni carichi per i quali i contribuenti hanno richiesto e ottenuto la rottamazione-ter potrebbero rientrare nello stralcio dei debiti fino a 5.000 euro.
Come si può verificare tale evenienza? E’ possibile versare di meno rispetto a quanto riportato sui bollettini della rottamazione-ter già in nostro possesso?
Lo stralcio dei debiti fino a 5.000 euro
Lo stralcio dei debiti fino a 5.000 euro affidati all’Agente della Riscossione, Ex Equitalia è stato previsto con il D.
Possono beneficiare dello stralcio delle cartelle:
- le persone fisiche che, nel 2019, hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30mila euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30mila euro.
Nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto (GU Serie Generale n.183 del 02-08-2021), è stato pubblicato il decreto che fissa termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro. Debiti risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.
Attenzione, lo stralcio può riguardare anche debiti per i quali il contribuenti ha richiesto e sta pagando la rottamazione-ter o il saldo e stralcio, ex legge 145/2019.
Possibili intrecci con la rottamazione-ter: si risparmia qualcosa?
Tale casistica è stata prontamente affrontata dall’Agente della riscossione che sul proprio sito istituzionale ha messo a disposizione un servizio che permette di verificare se nel piano di pagamento della rottamazione-ter siano presenti debiti che rientrano nello stralcio di cui al decreto Sostegni.
Con questo servizio puoi verificare se nei documenti (cartelle/avvisi) inclusi nel tuo piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, sono presenti carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato alla data del 23/03/2021, per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4 commi da 4 a 9 del DL n. 41/2021, Fonte portale ADER).
Dunque, una volta effettuata la verifica:
- se dovesse emergere la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento disposto dal decreto Sostegni,
- è possibile stampare in autonomia i nuovi bollettini di pagamento della rottamazione-ter.
Bollettini di pagamento che indicheranno importi al netto delle somme relative ai suddetti debiti stralciati.