Con la circolare n°1 D/F del 6 marzo, il Ministero dell’economia e delle Finanze, si è soffermato tra l’altro, sulla trasmissione al Dipartimento delle finanze delle deliberazioni adottate dagli enti locali in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie e di stralcio debiti fino a mille euro. Stralcio, rispetto al quale il CNDCEC ha espresso diversi dubbi.
La circolare interviene dopo che il DL 198/2022, decreto Milleproroghe, ha apportato alcune modifiche alle due discipline, allargando il loro ambito oggettivo.
Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni fornite dal MEF.
Lo stralcio delle cartelle e la definizione agevolata delle controversie tributarie anche per i Comuni
Partiamo con lo stralcio delle cartelle.
Alla data del 30 aprile, saranno annullate tutte la cartelle o meglio i singoli debiti indicati nelle stesse di importo fino a mille euro e affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate-riscossione tra il 1° gennaio del 2000 e il 31 dicembre 2015;
L’importo deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2023 rispetto a capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Lo stralcio parziale per gli enti locali
Come riportato sul portale dell’Agenzia delle entrate riscossione, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali: lo stralcio è solo parziale ossia riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti.
Per multe stradali e altre sanzioni amministrative ossia diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi. Dunque, restano da pagare le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Entro il 31 gennaio, casse di previdenza private, enti locali, ecc., hanno potuto decidere, con apposita delibera, di non applicare neanche lo stralcio parziale.
Detto ciò, in sede di conversione in legge del DL 198/2022, decreto Milleproroghe, è stato disposto (Fonte portale ADER):
- il differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono deliberare la non applicazione dello “Stralcio” parziale;
- l’introduzione per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali della possibilità di deliberare, entro il 31 marzo 2023, lo “Stralcio” integrale (precedentemente previsto solo per gli enti statali).
Da qui, l’annullamento effettivo dei debiti fino a mille euro, è rinviato dal 31 marzo al 30 aprile 2023; fino al 30 aprile 2023 è prevista la sospensione delle attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo dello “Stralcio”
Lo stralcio delle cartelle e la definizione agevolata delle controversie tributarie. I chiarimenti del MEF
Proprio sullo stralcio delle cartelle ma anche sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, con la circolare n°1 D/F del 6 marzo, il MEF mette in evidenza come:
il Legislatore, con riferimento agli enti locali, con tali disposizioni ha introdotto una deroga al regime di efficacia costitutiva della pubblicazione nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze (MEF – DF) delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti stessi in materia tributaria, previsto dall’art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, dall’art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dall’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Infatti, le deliberazioni approvate dagli enti locali in materia di definizione agevolata e di stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore.
Gli enti locali sono tenuti, in ogni caso, a trasmettere le deliberazioni in questione al MEF-DF, entro il 30 aprile 2023, a fini unicamente statistici. Detta trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite l’inserimento del testo delle delibere in questione nel Portale del federalismo fiscale, di cui al citato art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, nelle apposite sezioni dedicate.