L’Agenzia Entrate Riscossione, dopo la conversione in legge del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022) aggiorna moduli e sezione dedicata agli enti creditori sul proprio sito istituzionale. Ed in particolare su tema stralcio debiti fino a 1.000 euro.
Occorre ripartire da ciò che stabilisce la legge di bilancio 2023 perché è qui che poi è intervenuto il Milleproroghe.
La manovra, in particolare, prevede l’annullamento automatico (stralcio) dei carichi (debiti) di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
- dalle amministrazioni centrali e Agenzia fiscali
- oppure dalle amministrazioni locali (comuni, regioni e province).
Lo stralcio è totale dalle amministrazioni centrali
Per lo stralcio debiti fino a 1.000 euro affidati all’Agente riscossione dalle amministrazioni centrali e Agenzie fiscali, l’annullamento automatico sarà “totale”. Nel senso che il debito fino a 1.000 euro sarà stralciato in tutte le sue voci, quindi:
- quota capitale
- interessi per ritardata iscrizione a ruolo
- sanzioni e interessi di mora.
Esempio
Debito di 900 euro, di cui 750 di IRAP, 100 di sanzioni e interessi di mora e 50 di interessi per ritardata iscrizione a ruolo. In tal caso, il debito sarà annullato del tutto. Quindi, per complessivi 900 euro.
Per le multe e le altre sanzioni amministrative lo stralcio interessa solo gli interessi. In pratica la multa deve essere pagata.
L’operazione di annullamento è automatica. Il contribuente non deve fare alcuna domanda. Sarà l’Agenzia Entrate Riscossione a fare direttamente l’operazione. Secondo le previsioni iniziali della legge di bilancio 2023, tale operazione era da farsi il 31 gennaio 2023. Poi prorogato al 31 marzo 2023 e adesso il Milleproroghe, convertito in legge, lo sposta al 30 aprile 2023.
Regole diverse per debiti affidati da Comuni, Regioni e Province
Per quanto riguarda, invece, i debiti fino a 1.000 euro affidati all’Agente Riscossione dalle amministrazioni, la manovra di bilancio prevede:
- come regola generale, che lo stralcio automatico non è “totale” ma “parziale”, nel senso che si riferisce solo a interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni e interessi di mora. Pertanto, la quota capitale non si annulla ma deve essere pagata
- possibilità per l’amministrazione locale di deliberare la “NON applicazione” di questo stralcio parziale. Tale delibera è da adottarsi entro il 31 marzo 2023 (questo termine è frutto di proroga ad opera del Milleproroghe visto che la manovra lo stabiliva al 31 gennaio 2023).
In fase di conversione in legge del Milleprorghe, il legislatore aggiunge un’altra possibilità.
Come comunicare la scelta dello stralcio “parziale” o “totale” all’Agente riscossione
Oltre a dover deliberare la scelta entro il 31 marzo 2023, l’amministrazione locale deve comunicare la decisione della “NON applicazione dello stralcio parziale” o “dell’applicazione dello stralcio totale”. Tale comunicazione è da farsi all’Agenzia Entrate Riscossione entro la stessa data del 31 marzo.
Ecco, dunque, che quest’ultima ha aggiornato i relativi moduli da utilizzare. Sono disponibili nella sezione “Enti creditori” del proprio sito istituzionale.
Il modulo deve essere inviato, all’amministrazione locale, esclusivamente all’indirizzo PEC [email protected].
Attenzione alla corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella Enti Creditori Beneficiari. Il modulo va poi firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF). Bisogna allegarci anche copia della delibera.
Resta fermo che il contribuente nulla dovrà fare. L’annullamento “parziale” o “totale” sarà automatico e fatto al 30 aprile 2023. Se, invece, l’amministrazione non ha deliberato nulla, allora significa che il contribuente non beneficerà dello stralcio in nessuna forma, ma dovrà pagare tutto il debito