Entro il 29 luglio i Comuni possono decidere di applicare la pace fiscale, rottamazione e stralcio, alle ingiunzioni fiscali e agli accertamenti esecutivi. Con riferimento allo stralcio che riguarda anche le multe stradali, per le quali è corretto il solo riferimento alle ingiunzioni fiscali, il Comune potrà decidere per l’applicazione dello stralcio totale o di quello parziale.
Entro quando e come i cittadini sapranno se le ingiunzioni di pagamento afferenti le multe sono state annullate?
Il DL 34/2023, che ha introdotto la pace fiscale per le ingiunzioni di pagamento, prevede delle tempistiche ben precise.
Lo stralcio dei debiti fino a mille euro applicato alle ingiunzioni fiscali
Entro sabato 29 luglio, i Comuni al pari degli altri enti territoriali potranno deicide di applicare:
- lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 227, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). L’adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
- lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’AdE-R. L’adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
- la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’AdE-R.
Indicazioni riportate nel dossier ufficiale IFEL.
Stralcio debiti fino a mille euro. Quale destino per le multe stradali?
Come già evidenziato nel nostro approfondimento rottamazione multe stradali nei Comuni. Cosa prevede il DL Bollette?, la scelta fatta dal Comune andrà ad impattare anche sul destino delle multe stradali.
Nel complesso, considerando anche lo stralcio e la rottamazione “nazionale”, rispetto alle multe stradali possono verificarsi le seguenti situazioni:
- multe di carabinieri, polizia, ecc. Con lo stralcio “nazionale” dei debiti fino a mille euro (periodo 2000-2015), il contribuente non deve versare nulla (l’annullamento è già avvenuto alla data del 30 aprile);
- multa di carabinieri, polizia, ecc. con applicazione della rottamazione delle cartelle, il contribuente non paga interessi e somme maturate a titolo di aggio, la multa va pagata;
- multe della polizia locale. Con lo stralcio dei debiti fino a mille euro e adesione del Comune per lo stralcio parziale, il contribuente non paga gli interessi Ma deve versare la multa e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
- multe della polizia locale, con lo stralcio dei debiti fino a mille euro e adesione del Comune per lo stralcio totale, il contribuente non paga nulla.
La data
C’è una data precisa entro la quale i cittadini conosceranno il destino delle multe stradali “locali” (3° e 4° punto dell’elenco).
Ebbene:
- entro il 29 luglio, i Comuni potranno decidere, con apposita delibera, di applicare lo stralcio totale o parziale ( si tratta solo di un’opzione non di un obbligo);
- entro il 31 luglio 2023, le delibere adottate dagli enti locali che acquisteranno efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente locale, dovranno essere trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze;
- la data slitta al 30 giugno 2023, nel caso di affidamento della riscossione ad un agente privato della riscossione.
Dunque basterà andare sul portale del Comune e verificare l’eventuale delibera adottata dall’ente.