31 marzo 2023. Segnate bene questa data sul calendario. Infatti, in corrispondenza di tale data, ci sarà lo stralcio delle cartelle ossia saranno annullati i singoli debiti di importo fino a 1000 euro affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate-riscossione tra il 1° gennaio del 2000 e il 31 dicembre 2015; in molti casi si tratta di cartelle già prescritte o rispetto alle quali all’ente creditore costerebbe di più tentare il recupero che lasciare stare annullando il debito. Intanto, le procedure di riscossione sono sospese per tutti.
Detto ciò, saranno annullati alla suddetta data, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, i singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Detto ciò, è lecito chiedersi se l’annullamento dei debiti riguarda anche gli eredi, in riferimento alle cartelle notificate al de cuius quando era ancora in vita. Vediamo di arrivare a una conclusione.
Lo stralcio delle cartelle
Quando parliamo di stralcio o annullamento delle delle cartelle 2000-2015, commi 222-230 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, dobbiamo distinguere a monte tra annullamento totale e annullamento parziale.
Ebbene, l’annullamento totale riguarda i debiti fino a 1000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni che il contribuente ha verso amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali. La soglia di 1000 euro è verificata alla data del 1° gennaio 2023. Data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023.
Come ribadito sul portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:
- lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Dunque, per i suddetti enti, lo stralcio è solo parziale.
Debiti esclusi dallo stralcio delle cartelle
A ogni modo, lo stralcio non si applica a per le seguenti tipologie di debiti affidati all’Agente della riscossione: recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
In fase di conversione in legge del DL 198/2022, decreto Milleproroghe, è in valutazione la possibilità di consentire lo stralcio totale anche ai Comuni e agli altri enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Stralcio delle cartelle anche per gli eredi del cuius
In premessa ci siamo chiesti se lo stralcio delle cartelle riguarda anche gli eredi, in riferimento alle cartelle notificate al de cuius quando era ancora in vita.
Ebbene, la risposta è affermativa. Anche gli eredi del de cuius beneficeranno dello stralcio rispetto alle cartelle in precedenza notificate al de cuius.
In redazione abbiamo ricevuto un quesito con il quale ci viene evidenziata la seguente situazione: genitore deceduto a gennaio 2015, presenza di cartelle notificate in seguito ad un vecchio (ante 2011) accertamento dell’Agenzia delle entrate e ad un omesso pagamento dell’ICI.
In tale caso, gli eredi potranno beneficiare dello stralcio. Anche se è necessario analizzare i singoli debiti per vedere se effettivamente rientrano nel perimetro oggettivo dello stralcio: affidamento del carico tra il 2000 e il 2015, importo fino a 1.000 euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Inoltre, si tenga presente che le sanzioni amministrative e tributarie non si trasmettono comunque agli eredi neanche se iscritte a ruolo (vedi cartella esattoriale). Dunque, tali soggetti godono di uno scudo già a monte. Si tratta di sanzioni di natura personale e afflittiva, si veda la Corte di Cassazione, sentenza del 24 agosto 2022 n. 25315.
A livello normativo, l’intrasmissibilità delle sanzioni è prevista all’art. 8 del D.Lgs 472/1997: l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.