Strumenti finanziari, esenti da imposta di successione anche Pir e altri titoli di stato

Non solo Bot e Btp sono esclusi da imposte di successione, ma anche titoli di stato emessi da paesi Ue ed Extra Ue. Recentemente anche i Pir non vengono tassati dal fisco.
5 anni fa
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I titoli di stato non sono soggetti a imposta di successione. Dal 1990 (Dlgs n.346) Btp, Bot, CCt e altri titoli del debito pubblico italiano compresi i buoni fruttiferi postali non concorrono a formare l’attivo ereditario e quindi al loro valore non si applica alcuna aliquota d’imposta, così come previsto per i beni lasciati in eredità sia mediante testamento che tramite successione legittima. Dal 2017 anche i Pir sono esclusi dalle tasse di successione.

Titoli di stato ed equiparati non soggetti a imposta di successione

Non solo.

Non sono compresi nell’asse ereditario nemmeno i titoli di stato Ue o Extra Ue con i quali esistono scambi di informazioni fiscali reciproche con l’Italia (paesi white list), come anche i titoli emessi da enti locali (Comuni, Regioni, Province) o da organismi internazionali (Bei, Bers, Birs eccetera). Sono esenti dalle imposte successorie anche i titoli equiparati ai titoli di Stato, come i Buoni fruttiferi postali e ultimamente anche i Pir, i piani individuali di risparmio introdotti con la legge di bilancio del 2017.

I titoli di stato dei paesi white list

In linea generale, quindi, tutti i titoli di stato o equiparati soggetti a imposta sostitutiva agevolata del 12,50% non sono passibili di imposizione successoria. Pertanto questi strumenti finanziari non devono essere dichiarati perchè non concorrono alla formazione dell’attivo ereditario così come previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 346/1990 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”). Quindi, un titolo di stato emesso dalla Repubblica del Brasile, ad esempio, non formerà l’attivo ereditario.

Beni esclusi dall’attivo ereditario

L’art. 12 del Dlgs 346/1990 specifica nel dettaglio i beni che non concorrono a formare l’attivo ereditario. E sono:

  1. i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando e’ provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarita’, salvo il disposto dell’art.
    10;
  2. le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all’apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell’art. 10;
  3. le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennita’ spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
  4. i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
  5. i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell’amministrazione debitrice.
  6. i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;
  7. i beni culturali di cui all’art. 13, alle condizioni ivi stabilite;
  8. i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro;
  9. gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonche’ ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge
  10. i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Mirco Galbusera

Laureato in Scienze Politiche è giornalista dal 1998 e si occupa prevalentemente di tematiche economiche, finanziarie, sociali

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