Studenti universitari fuori sede: il Covid-19 non fa sconti sui canoni pagati

Non sono previsti benefici per gli studenti universitari fuori sede che continuano a pagare il canone di affitto nonostante, in questo periodo emergenziale di chiusura delle università, abbiano lasciato l’appartamento
5 anni fa
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banchi università vuoti

A causa dell’epidemia Covid-19 in atto, le università sono chiuse, i corsi in sede non sono erogati ma c’è la didattica a distanza, e molti studenti fuori sede hanno deciso, prima che venissero adottate tutte le misure restrittive in atto, di lasciare l’appartamento locato in cui vivono nel periodo universitario per far rientro ai luoghi di provenienza. Molti, quindi, si sono chiesti e continuano a domandarsi se è prevista ex lege qualche agevolazione in questi casi in merito al canone di locazione che si continua a pagare.

Se è previsto qualche beneficio come ad esempio per i canoni delle attività commerciali colpite da provvedimenti di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria. Con riferimento a quest’ultimo, infatti l’art. 65 del Decreto n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia), tra le misure destinate a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha stabilito un credito d’imposta, in favore degli esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il beneficio non si applica, tuttavia, alle attività non interessate da provvedimento di chiusura (di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e successivi). Il credito è utilizzabile in compensazione (dal 25 marzo scorso) nel Modello F24 (codice tributo “6914”) ed è subordinato all’effettivo pagamento del canone di affitto riferito al mese di marzo 2020 (Circolare n.8/E del 2020).

Poche le soluzioni

Nessuna agevolazione, invece, è stata prevista, almeno per ora, in favore degli studenti universitari a fronte del canone di locazione che questi continuano a versare nonostante abbiano lasciato l’appartamento occupato. Molti di essi non hanno comunicato al locatore nemmeno alcuna disdetta anticipata rispetto alla scadenza naturale del contratto poiché preferiscono lasciare in essere la locazione in vista della ripresa.

Si ricorda che i contratti di locazione “universitari” sono contratti aventi natura transitoria ed espressamente previsti dall’art. 5 comma 2 Legge n. 431 del 1998 dove si legge che possono essere stipulati contratti di locazione con durata diversa da quelle prevista per i contratti ad uso abitativo (4 anni + 4 anni) per soddisfare le esigenze di studenti universitari sulla base dei tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis della stessa legge. Sono regolamentati dal decreto MEF del 30 dicembre 2002 che all’allegato f) indica anche uno schema tipo di contratto. I criteri per definire i canoni sono stabiliti all’art. 3 del medesimo decreto dove si legge che nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione nonché nei comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di durata da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore). Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio. I canoni di locazione sono definiti in appositi Accordi locali sulla base dei valori per aree omogenee ed eventuali zone stabiliti negli Accordi territoriali. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Mancando ex lege previsione di benefici, in questo periodo emergenziale, l’unico strumento disponibile per lo studente, dunque, è quello di richiedere la risoluzione anticipata del contratto con il rischio di doversi poi cercare altra sistemazione alla ripresa dei corsi ed a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle attuali. Questi potrebbe anche far leva sul buon senso del locatore per  vedersi accordare una riduzione del canone o addirittura una sospensione del pagamento per i mesi in cui si prolunga la chiusura universitaria ed in cui non si occupa l’appartamento.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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