Stufe a pellet e detrazione fiscale: quando spetta?

Per chi acquista, o ha acquistato una stufa a pellet è possibile fruire di due tipologie di detrazioni, vediamo quali sono e a chi spettano.
8 anni fa
1 minuto di lettura
Stufa a pellet

Per chi nel corso del 2016 ha comperato una stufa a pellet è possibile fruire della detrazione fiscale relativa avendo uno sconto Irpef del 50% o del 65% (in base alla spesa sostenuta).

La stufa a pellet, molto simile a quella a legna, utilizza il pellet come combustibile, ovvero un prodotto ecosostenibile che permette oltre ad un vantaggio economico sui prezzi di acquisto e installazione anche dei costi di gestioni contenuti e rispettosi dell’ambiente.

Stufa a pellet: chi può fruire della detrazione?

Le agevolazioni fiscali che riguardano le persone che hanno acquistato (o che acquisteranno nel corso del 2017) una stufa a pellet sono essenzialmente due:  detrazione 50% e detrazione 65%.

A chi spettano e quando spettano tali detrazioni? La detrazione del 50% spetta a tutti i contribuenti che hanno acquistato la stufa a seguito di ristrutturazione edilizia della propria abitazione. In questo modo avranno la possibilità di uno sconto Irpef pari al 50% del prezzo sostenuto che verrà detratto in 10 rate annuali di pari importo (in 10 anni quindi).

La detrazione del 65%, invece, spetta a tutti i contribuenti che hanno acquistato una stufa a pellet per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione. Se la spesa è agevolabile con l’Econbonus 2017 per interventi di riqualificazione energetica, la detrazione spetta per il 65% del prezzo pagato per una spesa massima di 30mila euro se si rispettano determinati requisiti: rendimento nominale più alto dell’85%,, rispetto dei limiti di emissione, utilizzo di combustibile ammissibile e che le porte e le finestre rispettino i limiti massimi di trasmittanza termica.

Per ottenere il beneficio è necessario che il pagamento della stufa sia stato effettuato con bonifoc parlante in cui siano indicati dati anagrafici dell’acquirente e del venditore, la causale del versamento con il giusto riferimento normativo.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo precedente

Economia italiana solo 21-esima nel 2050, condannati alla bassa crescita

Articolo seguente

Italia fuori dall’euro? Ecco come e cosa accadrebbe con il ritorno alla lira