Sublocazione: è possibile applicare il regime agevolato della cedolare secca?

È possibile applicare la cedolare secca anche nel caso di sublocazione? La cedolare secca è un regime fiscale facoltativo assai vantaggioso.
4 anni fa
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È possibile applicare la cedolare secca anche nel caso di sublocazione? La cedolare secca è un regime fiscale facoltativo assai vantaggioso che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali.

Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (usufrutto), che non affittano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Contratti di sublocazione: è possibile applicare la cedolare secca?

Un quesito ed un dubbio concerne la possibilità di applicare il regime agevolato della cedolare secca nel caso di sublocazione dell’immobile, ovvero quando l’inquilino affitta l’immobile o parte di esso.

Non è possibile applicare la cedolare ai contratti di sublocazione di immobili, eccetto che nel caso di locazioni brevi.

Gli introiti da sublocazione rientrano nella categoria dei redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. f) e h) del TUIR) e non possono essere assoggettati alla Flat Tax.

Cedolare Secca: per quali immobili?

Il regime agevolato della cedolare secca può essere esercitato per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate ad uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione.

L’opzione per la cedolare secca può essere fatta anche per i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019.

I locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. L’aliquota applicabile è del 21%.

Il regime della cedolare secca non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Sublocazione: cos’è e come funziona?

L’articolo 1594 Codice Civile disciplina il contratto di sublocazione: si tratta di una nuova locazione contratta dal conduttore con il terzo, il quale è chiamato a godere di tutta o di una parte della cosa che il conduttore originario ha in locazione per un tempo determinato e mediante corrispettivo.

Con il contratto di sublocazione, l’inquilino di un appartamento concede, a un’altra persona, l’uso dell’immobile che egli ha già in locazione.

Si parla di sublocazione totale se l’uso riguarda l’intera casa, mentre si parla di sublocazione parziale se si tratta solo dell’uso di qualche stanza dell’immobile (si pensi a un gruppo di persone che intendono prendere in affitto un appartamento con più camere).

A differenza del contratto di locazione, quello di sublocazione non ha termini minimi di durata e le parti sono libere di stabilirne il termine.

In ogni caso la sublocazione non può avere una durata superiore a quella della locazione.

 

 

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