Sul 110 in condominio ognuno può dire la sua ma poi vince la maggioranza (e in caso di errori pagano tutti)

Il legislatore per il bonus 110 condominio prevede regole particolari di approvazione. Serve sempre la maggioranza
2 anni fa
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Sul 110 in condominio, vince la maggioranza (ma pagano tutti)
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Il bonus 110 condominio soggiace a particolare regole di approvazione. I lavori da effettuare e gli eventuali finanziamenti, devono essere appositamente decisi dall’assemblea condominiale.

A questo proposito, il legislatore ha stabilito che, le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi ammessi al Superbonus (da effettuare sulle parti comuni dell’edificio) e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi

sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Stessa regola vale per le deliberazioni aventi ad oggetto:

  • l’adesione all’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura
  • c.d. accollo delle spese.

C’è però da dire che la cessione del credito 110 condominio non vincola tutti.

La delibera bonus 110 condominio ha validità assoluta

La deliberazione una volta approvata ha effetto verso tutti i condomini. Quindi, anche coloro che hanno espresso voto sfavorevole alla realizzazione dei lavori dovranno partecipare alle spese (secondo i millesimi di proprietà).

Questo tranne il caso di accollo delle spese medesime, ossia tranne l’ipotesi in cui, con altra deliberazione, si stabilisce che le spese di coloro che hanno votato contro il 110 condominio siano sostenute da coloro che, invece, hanno dato voto favorevole.

I controlli del fisco: chi paga?

Detto ciò, ricordiamo che, nell’ipotesi in cui dai controlli del fisco dovesse venir fuori che il bonus 110 non spettava, il primo responsabile resta il proprietario dell’immobile che ha fatto i lavori (ossia, il committente).

L’Amministrazione finanziaria, quindi, si rivolgerà a lui per recuperare la somma ricevuta e per applicare le sanzioni previste.

C’è, tuttavia, anche la responsabilità dell’impresa o di chi altro è intervenuto (ad esempio la banca che acquisisce il credito) nel caso di “concorso in violazione“, vale a dire nell’ipotesi, ad esempio, in cui la ditta era a conoscenza che si stava commettendo un abuso e non ha fatto nulla per evitarlo (Circolare Agenzia Entrate n. 23 del 2022).

Poiché il legislatore prevede che la deliberazione assembleare con cui sono approvati i lavori da bonus 110 condominio ha effetto verso tutti i condomini (quindi anche i dissenzienti) ne consegue che anche chi ha votato sfavorevolmente risponderà (in prima persona) di eventuali violazioni commesse. Questo, tuttavia, tranne il caso di accollo delle spese da parte dei condomini favorevoli. In quest’ultimo caso restano responsabili esclusivamente questi ultimi.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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