Sulle spese da certificare: nuovi chiarimenti su 110 e altri bonus casa

Ai fini dell'esonero della certificazione delle spese, il valore di 10.000 euro va calcolato in relazione all’intervento complessivamente considerato
2 anni fa
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Con la circolare n°19/E, l’Agenzia delle entrate ha analizzato le recenti novità apportate dal legislatore sul superbonus 110 e su gli altri bonus casa.

In particolare, gli approfondimenti hanno riguardato anche: la certificazione delle spese rispetto ai lavori di edilizia libera nonché la detrazione per le spese pagate per il visto di conformità e per l’attestazione della congruità delle spese.

Ecco i chiarimenti più importanti.

La certificazione dei lavori in edilizia libera

Considerati i vati interventi normativi che si sono susseguiti nel corso degli ultimi mesi:

  • se prima del 12 novembre 2021 è stata sostenuta la spesa e stipulato l’accordo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, a prescindere dalla data della trasmissione della comunicazione l’obbligo di visto e asseverazione non sussiste per i Bonus diversi dal Superbonus;
  •  se la spesa è stata sostenuta dal 12 novembre 2021, a prescindere dalla data di conclusione dell’accordo e di trasmissione della comunicazionel’obbligo di visto e asseverazione non sussiste per i Bonus diversi dal Superbonus se si tratta di interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate.

Sugli interventi esenti dal visto e dall’asseverazione, il valore di 10.000 euro va calcolato:

  • in relazione all’intervento complessivamente considerato,
  • non rilevando la circostanza che si tratti di un intervento realizzato in periodi d’imposta diversi.

Se si tratta di lavori condominiali,  ai fini dell’esenzione del visto e della certificazione delle spese, va considerato l’importo complessivo agevolabile.

Dunque  non rileva solo la parte di spesa imputata al singolo condomino.

Detrazione visto di conformità

La Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022 ha previsto che, come già disposto per il superbonus, ex art.119 del D.L. 34/2020, possono essere considerate quali spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformita‘.

Stessa cosa dicasi per le spese relative ad attestazioni e asseverazioni. La detrazione è ammessa sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettante in relazione agli interventi agevolabili.

Tali spese possono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, al pari delle altre spese detraibili sostenute per gli interventi agevolabili.

Nella circolare n° 19/e, l’Agenzia delle entrate conferma che la detrazione del visto di conformità e delle asseverazioni è ammessa anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Tale apertura è stata messa nero su bianco con il D.L. 228/2021, c.d. decreto Milleproroghe e ora analizzata dall’Agenzia delle entrate.

L’intervento normativo del decreto Milleproroghe è stato necessario perchè la Legge di bilancio ha si previsto la detraibilità della spesa pagate per il visto di conformità e per le attestazioni. Tuttavia con decorrenza 1° gennaio 2022. Da qui il dubbio se la detrazione potesse riguardare le spese sostenute dal 12 novembre e fino al 31 dicembre 2021. Range temporale nel quale è iniziato a decorre l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione anche per i bonus diversi dal superbonus.

Dunque, visto di conformità e asseverazione sono sempre detraibili.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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