I termini di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento del cosiddetto “super ammortamento” sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2020 a causa della emergenza sanitaria del coronavirus.
Il provvedimento è contenuto nel decreto rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio scorso. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Super Ammortamento
L’agevolazione del “super ammortamento” consiste nella possibilità di maggiorare del 30%, ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
“Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 30 giugno 2020, a condizione che, entro il 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti i 2,5 milioni di euro”.
La disciplina si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, sia se residenti in Italia sia se si tratta di stabili organizzazioni di soggetti non residenti, nonché agli esercenti attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata. Possono beneficiarne anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.
La maggiorazione si applica anche alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che rientrano nel “regime di vantaggio”, non a quelle che applicano il “regime forfetario”.
Il beneficio spetta anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.
Prorogato il termine del Super Ammortamento
Ai sensi dell’Articolo 50 del decreto rilancio: “In considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto dall’articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 2020”.
In altre parole, grazie a questo provvedimento, gli investimenti devono essere effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, a condizione che, entro il 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Potrebbe anche interessarti: