Il super bonus al 110% spetta anche per l’installazione di schermature solari se viene effettuata contestualmente a un intervento di risparmio energetico più rilevante.
Quali sono i requisiti che devono rispettare le schermature solari per essere ammesse alla detrazione del 110%?
Quali sono le singole spese detraibili? E’ necessaria la marcatura CE?
A tutte queste domande risponderemo in questo articolo.
Il super bonus al 110%: interventi trainanti e trainati
Il D.L. 34/2020, c.d. decreto Rilancio, premia gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico effettuati sugli immobili residenziali.
Difatti, tali i interventi sono detraibili al 110%. Ciò sta a significare che per una spesa di 50.000€ posso beneficiare di una detrazione pari a 55.000 euro. Per beneficare del 110% le spese devono essere sostenute nel periodo temporale che va:
- dal 1° luglio 2020,
- al 31 luglio 2021.
A monte, è necessario distinguere tra interventi trainanti e interventi trainati. Quest’ultimo sono agevolabili solo se effettuati contestualmente ai primi.
Il Superbonus spetta in caso di effettuazione dei seguenti interventi trainanti:
- interventi di isolamento termico sugli involucri;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Sono previsti specifici limiti di spesa per il super bonus al 110%.
Rientrano nel Superbonus, anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di risparmio energetico.
Si tratta dei c.d interventi trainati:
- interventi di efficientamento energetico ordinari (art.14 D.L. 63/2013);
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
La detrazione per le schermature solari
L’installazione delle schermature solari può beneficiare del 110%, nel limite di spesa pari a 60.000 euro.
Rientrano tra le schermature solari: le tende da sole, le veneziane, le tende a rullo e le tende a bracci nonchè le chiusure oscuranti.
Per beneficiare del 110% è necessario che la posa in opera della schermatura solare sia effettuata:
- insieme ad almeno uno degli interventi trainanti,
- di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
In tale caso, gli interventi nel complesso devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se ciò non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
In caso contrario la spesa per le schermature solari è scaricabile dalle tasse al 50%. L’importo massimo detraibile è sempre pari a 60.000 euro.
Nel vademecum Enea, è evidenziato che:
“sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata”
I requisiti da rispettare
In base alle indicazioni fornite dall’Enea, le schermature devono essere:
- applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
- a protezione di una superficie vetrata,
- installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
- mobili;
- schermature “tecniche”.
Le spese detraibili e la documentazione da conservare
Oltre all’acquisto e alla possa in opera della schermatura solare, possono essere detratte: l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti; le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.); le opere provvisionali e accessorie.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all’Enea la scheda descrittiva dell’intervento. L’invio è effettuato attraverso l’apposito sito web Enea.
La documentazione da conservare è di tipo tecnico o amministrativo.
A tal proposito, rientrano nella prima tipologia:
- certificazione del fornitore/produttore/assemblatore che attesti il rispetto deirequisiti tecnici di cui sopra;
- stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPIDassegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;
- schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni diprestazione (DoP).
La documentazione di tipo amministrativo da conservare è la seguente:
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese ilcui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.